Inammissibili i motivi nuovi che non investono la sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V n. 3966 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi del ricorso introduttivo, che costituiscono la causa petendi rispetto all’invocato annullamento dell’atto. Il ricorrente in cassazione che proponga una questione non trattata nella sentenza impugnata ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e di indicare l’atto in cui lo ha fatto, per consentire alla Corte il controllo ex actis; in difetto, il motivo è inammissibile per novità della censura. La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma non riverbera effetti sulle sentenze che di quella norma abbiano fatto applicazione quando il relativo capo non sia stato impugnato, né sugli atti impositivi divenuti definitivi per omessa impugnazione del profilo poi caducato.

Il Fatto

La contribuente impugna la cartella di pagamento emessa a seguito di avvisi di accertamento per il recupero di maggiori imposte relative agli anni 2006 e 2007. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale conferma la decisione di primo grado. La contribuente propone quindi ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la nullità della cartella per essere stata sottoscritta da un dirigente non assunto a seguito di concorso, la violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari quanto al calcolo degli interessi e la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il terzo motivo, che denuncia un error in procedendo. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e la successiva Sez. I n. 6626 del 2022, l’ordinanza ribadisce che la nullità della sentenza per assenza di motivazione ricorre solo quando questa manchi del tutto, ovvero quando le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non rendere percepibile il fondamento della decisione. La motivazione apparente è quella che, pur graficamente esistente, lasci all’interprete il compito di integrarla con congetture.

Nel caso concreto la Commissione tributaria regionale ha puntualmente risposto a tutte le censure: ha ritenuto regolarmente notificati gli avvisi di accertamento presso la residenza del destinatario ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., ha considerato rituale la notifica della cartella e comunque sanata dalla proposizione del ricorso, ha escluso il vizio di motivazione della cartella. Il motivo è pertanto infondato.

Passando al primo e al secondo motivo, la Corte li dichiara inammissibili. Il principio è che i motivi di cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di appello, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti. Qualora una questione giuridica implicante accertamenti di fatto non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare l’avvenuta deduzione in merito e indicare l’atto in cui l’ha proposta, onde consentire il controllo ex actis (Sez. V n. 2038 del 2019).

Con riferimento al primo motivo, il giudizio di appello non aveva avuto ad oggetto la questione della sottoscrizione da parte di un dirigente illegittimo; la ricorrente, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, non ha però considerato che la declaratoria di illegittimità costituzionale non può riverberare effetti sulle sentenze che di quella norma abbiano fatto applicazione quando non vi sia stata impugnazione del relativo capo (Sez. V n. 34575 del 2019), né sugli atti impositivi divenuti definitivi per omessa impugnazione del profilo poi caducato (Sez. V n. 34617 del 2019). Il motivo, inoltre, attinge direttamente la cartella e non la sentenza.

Anche il secondo motivo è inammissibile: sebbene formulato come violazione di legge, prospetta in realtà un vizio di motivazione. La sentenza della Commissione tributaria regionale non contiene alcun riferimento alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e la ricorrente non ha indicato gli atti in cui aveva sollevato la specifica questione, essendosi limitata a contestare gli aggi esattoriali, questione diversa. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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