Estratto di ruolo non impugnabile e interesse ad agire nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 7734 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applica anche ai giudizi pendenti. Esso esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e ammette l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella che si assume invalidamente notificata nei soli casi tassativi in cui il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. L’interesse ad agire assume così una configurazione specifica e deve essere allegato e dimostrato dal contribuente, anche nel corso dei giudizi pendenti e nel giudizio di legittimità. In difetto di tale dimostrazione il ricorso introduttivo è inammissibile.

Il Fatto

La contribuente, nella qualità di erede di un debitore iscritto a ruolo, impugnava la cartella di pagamento relativa a Irap, Irpef e Iva per un anno d’imposta, eccependo la prescrizione del debito e deducendo la mancanza di una valida notifica, essendo stata la relata redatta con la generica dicitura “deceduto” e con deposito presso il Comune, anziché nei confronti degli eredi.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e annullava l’atto. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia, che ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina la doglianza di violazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, per non avere la CTR rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso introduttivo, vigendo la novella introdotta dal d.l. n. 146/2021 e dalla relativa legge di conversione.

Il Collegio ricorda che le Sezioni Unite n. 19704 del 2015 avevano ammesso l’impugnazione della cartella non validamente notificata, conosciuta dal contribuente attraverso l’estratto di ruolo, escludendo che l’ultima parte dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 costringesse a impugnare l’atto precedente unitamente a quello successivo notificato.

Nelle more del giudizio è però intervenuta la disciplina che ha introdotto il comma 4-bis: l’estratto di ruolo non è impugnabile, mentre ruolo e cartella invalidamente notificata sono impugnabili direttamente solo nei casi tassativi indicati dalla norma, tutti connotati da un pregiudizio economico concreto per il debitore.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che hanno affermato l’applicabilità della norma ai processi pendenti e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1. La disciplina non è irragionevole né arbitraria: persegue finalità deflattive e contrasta la prassi di azioni proposte a distanza rilevante dall’emissione delle cartelle, in coerenza con la sentenza Corte cost. n. 77 del 2018 sulla giurisdizione come risorsa non illimitata.

Le ipotesi previste sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica o estensiva. L’interesse ad agire deve quindi essere allegato e dimostrato, anche nei giudizi pendenti e in sede di legittimità. Nel caso concreto la contribuente non ha precisato lo specifico interesse richiesto dall’art. 12, comma 4-bis: la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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