Incompetenza della Direzione Provinciale per l’iscrizione a ruolo del visto di conformità infedele (Cass. civ. Sez. 5 n. 140 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità, prevista dall’art. 39, primo comma, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, dei soggetti che rilasciano il visto di conformità infedele ha natura sanzionatoria. Per tale violazione, la competenza all’iscrizione a ruolo è attribuita dall’art. 39, secondo comma, d.lgs. n. 241/1997 alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e non del contribuente assistito. Tale competenza è funzionale e inderogabile, sicché l’atto emesso dall’ufficio incompetente è nullo.
Il Fatto
A seguito di un controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione Modello 730/2015, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava una cartella di pagamento al responsabile dell’assistenza fiscale che aveva apposto il visto di conformità sulla dichiarazione di un contribuente. L’importo era stato iscritto a ruolo, ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 241/1997, nei confronti del responsabile.
Il contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, che respingeva il ricorso. L’appello era parimenti respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che non si pronunciava sul motivo di appello relativo all’incompetenza dell’ufficio che aveva disposto l’iscrizione a ruolo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando il primo motivo di ricorso, di carattere pregiudiziale, richiama un orientamento ormai consolidato in materia di visto di conformità infedele. La responsabilità del soggetto che rilascia il visto ha una funzione anche punitiva, come confermato dalla rubrica “Sanzioni” della disposizione e dalla funzione di deterrenza della richiesta di pagamento.
L’art. 39, secondo comma, d.lgs. n. 241/1997 attribuisce la competenza a contestare la violazione e a irrogare la sanzione alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. La norma configura una competenza funzionale inderogabile; il flusso di segnalazioni previsto dagli uffici locali verso le direzioni regionali conferma che i primi non hanno il potere di procedere direttamente.
La Corte precisa che la violazione della regola di competenza, stabilita da una norma di legge, determina l’illegittimità dell’atto emesso dall’ufficio incompetente e comporta la nullità dell’atto, vizio che deve essere rilevato dal giudice se dedotto dalla parte.
Nel caso di specie, la cartella era stata emessa dalla Direzione Provinciale di Roma, ufficio incompetente, essendo la competenza della Direzione Regionale del Lazio in base al domicilio fiscale del trasgressore. L’omessa pronuncia sul relativo motivo di appello integra l’error in procedendo denunciato.
La Corte accoglie quindi il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., annulla la cartella di pagamento per incompetenza dell’ufficio che ha proceduto all’iscrizione a ruolo.
Nota della Redazione
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