Imposta di registro su accordo nullo e legittimazione dei terzi estranei (Cass. civ. Sez. V n. 13814 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la nullità o l’annullabilità dell’atto imponibile non incidono sull’obbligo di chiederne la registrazione e di pagare l’imposta, ma costituiscono solo il presupposto per la richiesta di rimborso, subordinata alla non imputabilità alle parti del vizio che ha determinato l’invalidità e all’insussistenza della possibilità di ratifica, convalida o conferma dell’atto. L’obbligazione solidale prevista dall’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, nell’ipotesi di processo con pluralità di parti e di litisconsorzio facoltativo, non grava sui soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilevanza quale indice di capacità contributiva detto rapporto e non la sentenza in quanto tale. La questione della titolarità della posizione soggettiva nel rapporto costituisce elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, sicché la sua omissione di pronuncia integra il vizio dell’art. 112 cod. proc. civ.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza impugnata, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate confermando l’avviso di liquidazione in materia di imposta di registro, relativo a un accordo quadro non registrato. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la falsa applicazione delle norme sulla tassazione degli atti enunciati, per essere le prestazioni integralmente eseguite, e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per difetto di legittimazione passiva di due ricorrenti, estranei all’accordo. L’Agenzia ha resistito con controricorso, chiedendo l’inammissibilità del primo motivo e sostenendo un rigetto implicito della seconda questione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato infondato. I ricorrenti chiedevano una diversa valutazione del fatto accertato dal giudice di merito, là dove la sentenza impugnata aveva escluso che le operazioni potessero ritenersi già eseguite, ravvisando piuttosto una forma elusiva volta a occultare la capacità contributiva, riconducibile all’art. 22, terzo comma, d.P.R. n. 131 del 1986. La Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso con cui si deduca apparentemente una violazione di legge mirando a una rivalutazione dei fatti, così realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito (Sez. VI n. 8758 del 2017).

Su un piano strettamente giuridico la Corte aggiunge che, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 131 del 1986, la nullità o annullabilità dell’atto imponibile non incide sull’obbligo di registrazione né sul pagamento dell’imposta, ma determina soltanto il presupposto per il rimborso, subordinato alla non imputabilità del vizio alle parti e all’insussistenza della possibilità di ratifica, convalida o conferma dell’atto (Sez. VI n. 6834 del 2018).

Il secondo motivo è invece accolto, nei limiti delle sole parti estranee all’accordo. La Corte richiama la giurisprudenza che esclude il pagamento dell’imposta di registro per gli estranei all’atto: l’obbligazione solidale dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, nel litisconsorzio facoltativo, non grava sui soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, rilevando quale indice di capacità contributiva detto rapporto e non la sentenza in quanto tale (Sez. V n. 12009 del 2020).

Né può sostenersi un rigetto implicito, poiché la sentenza compie un’analisi generale riferibile a tutte le parti senza distinzione di posizione, a fronte di uno specifico motivo. Non si discute di legittimazione processuale, ma della titolarità della posizione soggettiva nel rapporto, elemento costitutivo della domanda e attinente al merito (Sez. Un. n. 2951 del 2016). L’assorbimento improprio presuppone la specifica indicazione dei presupposti in fatto e in diritto: in difetto, si configura omissione di pronuncia e nullità della decisione sul punto (Sez. I n. 26507 del 2023).

La sentenza è pertanto cassata sul secondo motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per la decisione sulla questione di merito e per la liquidazione delle spese di legittimità; il ricorso è rigettato nel resto, con condanna alle spese delle due ricorrenti rimaste soccombenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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