Onere di specifica riproposizione delle istanze istruttorie in appello (Cass. civ. Sez. I n. 4022 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado deve essere specifica. È pertanto inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. L’appellante che intende ottenere il riesame delle istanze istruttorie non ammesse o non esaminate in primo grado ha l’onere, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, di reiterarle nell’atto introduttivo del gravame ai sensi degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. La riproposizione non può ritenersi implicita nella richiesta di accoglimento delle domande di merito.
Il Fatto
Il Tribunale, pronunciando su alcuni rapporti bancari assistiti da garanzia personale, aveva accolto il ricorso per ingiunzione proposto dalla banca nei confronti della debitrice principale e degli eredi del fideiussore. Una di tali eredi propose opposizione, deducendo l’intimazione al pagamento di due somme.
Nella resistenza della banca, il Tribunale rilevò la mancata produzione di tutti i documenti già depositati nella fase monitoria e accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. La Corte di appello confermò la decisione, ritenendo che l’appellante si fosse limitata a un richiamo generico dei precedenti atti difensivi, senza precisare su quali mezzi intendesse affidare la verifica della scrittura privata tempestivamente disconosciuta in prime cure. La società cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente perché attinenti alla medesima questione, sono stati ritenuti infondati. La ricorrente lamentava la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e funzionali alla verificazione della scrittura privata disconosciuta, sostenendo che la loro riproposizione fosse insita nella richiesta di accoglimento delle domande di merito.
La Corte ha anzitutto escluso che nella fattispecie ricorresse un’ipotesi di assorbimento. Ha ravvisato, semmai, un implicito apprezzamento del giudice di primo grado quanto all’irrilevanza delle prove dedotte dalla convenuta opposta.
Su questa premessa la Corte ha aderito al principio, enucleato dalla propria giurisprudenza, secondo cui, in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado deve essere specifica. Ne deriva l’inammissibilità del mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado.
Il Collegio ha richiamato a sostegno Cass. n. 16420 del 2023 e, in senso conforme, Cass. n. 5812 del 2016, Cass. n. 17904 del 2003, Cass. n. 5308 del 2003, Cass. n. 16573 del 2002 e Cass. n. 14135 del 2000. Ha inoltre richiamato Cass. n. 23978 del 2015, secondo cui l’appellante che intende ottenere il riesame delle istanze istruttorie non ammesse o non esaminate in primo grado ha l’onere di reiterarle nell’atto introduttivo del gravame ai sensi degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato dunque respinto. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Nota della Redazione
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