Appello, specificità dei motivi e critica alla ratio decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 4024 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di appello è specifico, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., quando, valutato ex ante e prima di ogni verifica di fondatezza, possiede l’attitudine a scardinare la ratio decidendi della sentenza impugnata: tra motivo e decisione deve correre una relazione di incompatibilità, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, la sentenza risulti necessariamente errata. La specificità non impone forme sacramentali né l’allegazione di profili fattuali o giuridici ulteriori rispetto a quelli del primo grado, essendo sufficiente una critica adeguata e puntuale che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate. Il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo quando sia del tutto pretermesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di specifica argomentazione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.
Il Fatto
Una società cessionaria del credito di un istituto di credito agisce con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. contro una banca, chiedendo la restituzione di somme incassate in sede di riparto esecutivo in misura superiore a quella spettante. La pretesa si fonda su un accordo interbancario del 1988, che assegnava pari grado alle ipoteche iscritte dai creditori aderenti sui beni del debitore esecutato.
Il tribunale accoglie la domanda e condanna la banca al pagamento. La Corte d’appello di Napoli dichiara inammissibile il gravame, ritenendo che l’appellante si sia limitata a riprodurre le difese di primo grado, senza critiche puntuali alla decisione. La banca ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia omessa pronuncia sul primo motivo di appello, relativo all’intangibilità del piano di riparto. La Corte lo rigetta: non vi è omissione, ma rigetto implicito della questione, incompatibile con la decisione adottata. La corte territoriale ha osservato che l’accordo non presupponeva l’operatività della garanzia ipotecaria, ma ne superava gli effetti, attribuendo ai creditori stipulanti pari grado di iscrizione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la reiezione implicita di una tesi difensiva è censurabile come violazione di legge o difetto di motivazione, non come omessa pronuncia. Il giudice non è tenuto a esaminare espressamente ogni allegazione, essendo sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della decisione.
Il secondo motivo è invece fondato. La contestazione dell’inammissibilità dell’appello integra un error in procedendo, che legittima il giudice di legittimità al diretto esame degli atti di merito. Il Collegio richiama la sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/Italia, che impone un’applicazione proporzionata del principio di autosufficienza del ricorso, evitando letture troppo formalistiche dell’accesso alla Corte.
Esaminati l’ordinanza di primo grado e l’atto di appello, la Corte rileva che l’appellante aveva specificamente censurato l’interpretazione dell’accordo interbancario e lamentato la violazione dell’art. 2847 cod. civ. sulla rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria. Aveva indicato le pattuizioni trascurate e chiesto una diversa lettura delle clausole, idonea a privare la decisione della sua base logico-giuridica. Richiamando Cass. n. 30858 del 2023 e le Sezioni Unite n. 36481 del 2022, la Corte cassa con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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