La correzione dell’errore materiale incide sul domicilio eletto e non sui difensori (Cass. civ. Sez. I n. 4031 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale può riguardare anche le indicazioni relative al patrocinio contenute nel provvedimento, purché l’inesattezza risulti dal contesto dello stesso e non richieda una nuova valutazione del merito o della volontà del giudice. L’errore emendabile è quello che si sostanzia in una difformità tra la dichiarazione contenuta nel provvedimento e la realtà processuale documentata negli atti, tale da rendere il testo incoerente con i presupposti che lo sorreggono. Non è invece correggibile l’indicazione che esprima una scelta interpretativa del giudice, ancorché opinabile, poiché in tal caso si verserebbe in materia di impugnazione e non di correzione.

Il Fatto

Il ricorrente, destinatario di un provvedimento della Corte di legittimità che aveva accolto il ricorso e cassato senza rinvio il decreto di proroga del trattenimento emesso dal giudice di pace, ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale. L’ordinanza da correggere indicava, tra i difensori, un avvocato che nel ricorso era indicato come codifensore di fiducia, mentre nella procura speciale alle liti egli aveva assunto esclusivamente la qualità di domiciliatario.

La questione assume rilievo pratico rilevante: la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la fase di legittimità era stata motivata dal giudice di pace proprio sul presupposto di quella indicazione, ritenuta espressiva di una difesa di fiducia congiunta. Il ricorrente chiede pertanto l’emenda della pagina del provvedimento che contiene l’erronea qualificazione.

La Motivazione della Corte

Il tema sottoposto concerne i limiti dell’istituto della correzione dell’errore materiale, disciplinato dall’art. 287 cod. proc. civ. e dall’art. 391-bis cod. proc. civ. per i provvedimenti della Cassazione. Il ricorrente allega che la difformità tra l’atto di conferimento del mandato e la qualificazione contenuta nell’ordinanza costituisce errore emendabile, poiché il provvedimento si limita a recepire una indicazione non corrispondente alla realtà processuale.

La Corte muove dalla distinzione tra errore materiale e errore di giudizio. La correzione è ammessa soltanto quando l’inesattezza sia riconoscibile attraverso la semplice lettura del provvedimento o degli atti che esso richiama, senza necessità di interpretazioni o valutazioni ulteriori. Diversamente, la richiesta di emenda si traduce in sostanza in una critica al contenuto della decisione e deve essere veicolata nei mezzi di impugnazione propri.

Nel caso di specie, l’indicazione di un difensore come codifensore anziché come semplice domiciliatario attiene a un elemento che, secondo la prospettazione del ricorrente, risulta dagli atti del giudizio di legittimità. La Corte è pertanto chiamata a verificare se l’errore segnalato sia di tipo materiale, come tale emendabile, ovvero investa un profilo valutativo della decisione, con conseguente inammissibilità dell’istanza.

Sulla scorta di tale criterio, la Corte richiama la costante lettura dell’art. 287 cod. proc. civ. secondo cui presupposto della correzione è l’esistenza di un errore percepibile nella formazione dell’atto, e non già di un errore logico o di giudizio. Il discrimine è segnato dall’attitudine dell’errore a essere individuato ictu oculi, in forza del confronto tra testo e atti richiamati, senza margini di apprezzamento discrezionale.

Ne consegue che, ove la qualificazione oggetto dell’istanza sia riconducibile al contenuto dell’atto di conferimento del mandato e alla sua diversa indicazione nel provvedimento, la correzione potrà essere disposta nei limiti della sola rettifica formale, restando ferme le conseguenze processuali già prodotte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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