Impugnazione lodo per violazione regole diritto ammissibile rilevabile ufficio (Cass. civ. Sez. II n. 4072 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel prevedere che l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, l’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. configura un profilo di ammissibilità dell’impugnazione per nullità del lodo che è rilevabile d’ufficio dalla Corte di appello investita della cognizione del mezzo. Ne consegue l’infondatezza della censura fondata sulla tardività della correlativa eccezione della controparte e sulla violazione dell’art. 167, secondo comma, cod. proc. civ. La qualificazione del motivo di impugnazione del lodo discende dall’esame diretto del suo contenuto sostanziale, senza che ad essa possa opporsi l’intitolazione formale di error in procedendo attribuita dalla parte al motivo medesimo. È pertanto inammissibile, per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., il motivo che riporti soltanto i brani rilevanti del lodo definitivo, omettendo la trascrizione dei brani del lodo non definitivo della cui efficacia di giudicato interno si discute.

Il Fatto

La committente proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Perugia avverso il lodo arbitrale del 2016, che, in parziale accoglimento delle domande dell’appaltatrice, aveva dichiarato la risoluzione dei contratti di appalto per inadempimento della committente, condannandola al risarcimento del danno e al rimborso della metà dei compensi del collegio arbitrale e del consulente tecnico, oltre alle spese di lite.

L’impugnazione veniva rigettata. La committente ricorreva quindi per cassazione con due motivi, resistiti dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava, ex art. 827 cod. proc. civ., che la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo definitivo quanto ai primi sei motivi, ritenendoli coperti dal giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione del lodo non definitivo del 2014, che li aveva rigettati. Si sosteneva che il lodo non definitivo non si fosse pronunciato sul merito e non fosse perciò immediatamente impugnabile.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Il motivo, infatti, riportava i brani rilevanti del solo lodo definitivo del 2016, ma ometteva la trascrizione dei brani del lodo non definitivo del 2014, della cui efficacia di giudicato interno si discuteva. La Corte non era stata così posta in condizione di pronunciarsi sul merito; né tale condizione poteva recuperarsi con il mero richiamo, in calce al ricorso, ai fascicoli di parte dei gradi precedenti.

Con il secondo motivo si denunciavano la violazione dell’art. 829 cod. proc. civ. e dell’art. 167, secondo comma, cod. proc. civ., oltre all’omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte di appello avesse qualificato gli altri motivi come censure di norme di diritto sul merito, non espressamente autorizzate. Si deduceva la tardività della correlativa eccezione della controparte e l’erroneità della pronuncia d’ufficio, e si sosteneva che almeno due motivi integrassero errores in procedendo.

La Corte ha ritenuto il motivo non fondato. L’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. sancisce un profilo di ammissibilità dell’impugnazione per nullità del lodo rilevabile d’ufficio dal giudice dell’impugnazione: di qui l’infondatezza della censura ex art. 167, secondo comma, cod. proc. civ. Dall’esame diretto dei motivi si desumeva, inoltre, che ognuno di essi denunciava la violazione di regole di diritto attinenti al merito, senza che a tale qualificazione potesse opporsi l’intitolazione all’error in procedendo adottata dalla parte. La sentenza impugnata, pertanto, resisteva alle censure.

Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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