Divieto di nuove prove in appello e specificità dei motivi di ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 7721 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova, posto dall’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. nel testo risultante dalla novella del 2012, opera in modo assoluto, senza che rilevi l’indispensabilità del mezzo, restando ferma per la parte la sola possibilità di dimostrare di non aver potuto proporlo o produrlo in primo grado per causa ad essa non imputabile. La produzione di documenti nuovi è dunque preclusa al giudice dell’impugnazione, né il divieto può essere superato argomentando dalla natura di eccezione della difesa proposta per la prima volta in appello. Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve inoltre avere ad oggetto un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, e non una questione, un punto della sentenza o l’ammissibilità di un’istanza istruttoria. La censura che non riporti le richieste istruttorie disattese è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Due attrici evocavano in giudizio davanti al Tribunale di Pavia le odierne ricorrenti, chiedendo il risarcimento del danno da lesione di un diritto di servitù di veduta e la demolizione di un manufatto edificato su una striscia di terreno di loro proprietà. Nella contumacia dei convenuti il Tribunale accoglieva le domande.
La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame proposto dalle soccombenti, confermando la decisione di primo grado. Le ricorrenti proponevano quindi ricorso per cassazione affidandosi a otto motivi, tra cui la nullità della citazione, la preclusione della produzione documentale in appello e plurimi profili di omesso esame di fatti decisivi. La controricorrente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo sulla nullità del procedimento per asserita incertezza dell’oggetto della domanda. Il motivo è infondato: dalla lettura del ricorso emerge che le pretese originarie erano articolate in un’azione di rivendicazione di una porzione di terreno e in un’azione a tutela della servitù di veduta, con esposizione dei fatti costitutivi sufficiente a identificare il bene e i contorni della richiesta di protezione. L’eventuale difetto del titolo o l’insufficiente identificazione del bene attengono alla prova del diritto, non alla determinazione del contenuto della domanda.
Quanto alla produzione documentale in secondo grado, la Corte richiama l’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. e ribadisce che la novella del 2012 pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’indispensabilità degli stessi. È consentito solo produrre documenti già presentati in primo grado, con onere della parte di dimostrarne la coincidenza; in difetto, l’esame della produzione è precluso, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, trattandosi di regola di ordine pubblico processuale (Sez. III n. 26522 del 2017; Sez. III n. 16235 del 2022). Né il divieto può essere aggirato invocando la natura di eccezione della difesa (Sez. II n. 29506 del 2023).
La Corte distingue poi le mere difese, che sfuggono al divieto dei nova e consistono nella pura attività di contrasto generico, dalle eccezioni in senso stretto, che devono essere sollevate nei termini previsti (Sez. VI n. 23796 del 2018; Sez. II n. 14515 del 2019). La censura sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori è invece inammissibile per difetto di specificità, non essendo riportate nel ricorso le richieste disattese.
I motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, tutti incentrati sull’omesso esame di fatti decisivi, sono dichiarati inammissibili per la ricorrenza della cd. doppia conforme e perché invocano una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità (Sez. Un. n. 24148 del 2013). La Corte ribadisce che il vizio denunziabile deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, e non una questione o un punto della sentenza, né l’ammissibilità di un’istanza istruttoria (Sez. I n. 17761 del 2016; Sez. III n. 12362 del 2006). Anche l’ultimo motivo, sulla omessa pronuncia in ordine alla condanna risarcitoria, è inammissibile per difetto di specificità, posto che il motivo di appello non è riportato testualmente. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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