Nuovi documenti ammessi in appello nel rito sommario se indispensabili (Cass. civ. Sez. II n. 16292 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento sommario di cognizione, l’art. 702-quater cod. proc. civ. consente l’ammissione in appello di nuovi documenti in due ipotesi alternative: quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero quando la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa a sé non imputabile. Il giudice d’appello non può limitarsi a dichiararli inammissibili per tardività senza alcun apprezzamento sulla loro indispensabilità. Ove tale valutazione sia omessa, la Corte di cassazione, investita di un error in procedendo, è giudice del fatto e deve stabilire se il documento fosse in astratto prova indispensabile, cioè teoricamente idoneo a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione dei fatti di causa. Sono tali i documenti che provano ciò che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, indipendentemente dalle ragioni della mancata produzione in primo grado.

Il Fatto

La ricorrente aveva convenuto in giudizio la controricorrente davanti al Tribunale di Genova, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., per ottenere il rimborso di oneri edilizi anticipati nell’interesse della convenuta in relazione a una denuncia di inizio attività di frazionamento di un immobile. La convenuta si era difesa eccependo l’estinzione del debito e la natura condominiale di talune spese, proponendo altresì domanda riconvenzionale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e quella riconvenzionale.

La Corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 9 dicembre 2020, aveva respinto l’impugnazione della ricorrente e l’aveva condannata alle spese. Nel giudizio di secondo grado la ricorrente aveva prodotto nuovi documenti, tra cui un fax del 30 settembre 2014 e una fattura, invocando l’art. 702-quater cod. proc. civ. La Corte li aveva dichiarati inammissibili perché tardivi. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione di rito del terzo motivo, che ritiene fondato. La censura investe il rifiuto della Corte territoriale di ammettere la produzione documentale. Il quadro normativo di riferimento è offerto dall’art. 702-quater cod. proc. civ., che in appello ammette nuovi documenti in due distinte e alternative ipotesi: quando il collegio li reputi indispensabili, oppure quando la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa a sé non imputabile. La Corte richiama sul punto il proprio precedente Sez. II n. 7193 del 2023.

I Supremi giudici precisano la nozione di indispensabilità, intendendola come idoneità del documento a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza gravata, senza lasciare margini di dubbio. Sono parimenti indispensabili i documenti che provano quello che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, e ciò indipendentemente dal rilievo e dalle ragioni della mancata deduzione o produzione in primo grado. Il riferimento è a Sez. VI n. 11867 del 2021.

Nella specie la Corte di appello si era limitata a dichiarare inammissibile la produzione, reputandola tardiva perché anteriore all’ordinanza e non sorretta dalla prova dell’impossibilità della produzione tempestiva. Nessun apprezzamento era stato svolto sulla non indispensabilità. La pronuncia risulta perciò affetta da error in procedendo.

Da qui la precisazione sul ruolo del giudice di legittimità: quando si deduce l’erroneità del rifiuto di una prova documentale in appello, la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto e deve verificare se si trattasse in astratto di prova indispensabile, cioè teoricamente idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti. Il precedente richiamato è Sez. IV n. 32815 del 2023.

Applicando tale criterio, la Corte osserva che nel fax del 30 settembre 2014 sono dettagliati importi relativi ai rapporti tra le parti, con incidenza sull’individuazione della somma richiesta per gli oneri accessori, pari a euro 5.721,07, che il Tribunale aveva ritenuto oggetto di compensazione. Il documento appare perciò indispensabile ai fini del decidere. La Corte d’appello avrebbe dovuto ammetterne la produzione e valutarne l’incidenza nel compendio probatorio. L’accoglimento del terzo motivo assorbe gli altri due; la sentenza è cassata sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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