Trattenimento dello straniero: avviso al difensore e diritto di difesa (Cass. civ. Sez. I n. 4104 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del trattenimento dello straniero, la tempestività dell’avviso al difensore, prescritta dall’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, va valutata in funzione della finalità di consentire la partecipazione del difensore all’udienza. Ove tale partecipazione vi sia stata, con svolgimento delle difese anche nel merito, è esclusa ogni valutazione di intempestività dell’avviso. La denuncia di vizi processuali non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma solo l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa. La convalida può fondarsi sul pericolo di fuga ex art. 13, comma 4 bis, T.U.I., indipendentemente dalla pericolosità sociale del trattenuto.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Melfi, con provvedimento del 2 gennaio 2023, ha convalidato il trattenimento di un cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, disposto dal Questore e finalizzato all’esecuzione di un decreto di respingimento.
Il trattenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 13 e 14 del T.U. Immigrazione, degli artt. 24 e 111 Cost. e della legge n. 241/1990. Sostiene che l’avviso di fissazione dell’udienza gli sarebbe stato notificato pochi minuti prima della celebrazione, impedendogli di nominare un difensore di fiducia, e che al difensore d’ufficio sarebbe stata preclusa ogni difesa effettiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo profilo di censura muovendo dall’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che impone che l’udienza di convalida si svolga con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. La tempestività va misurata in relazione alla finalità di consentire la partecipazione del difensore: quando questa sia avvenuta, non è configurabile alcuna intempestività (Cass. n. 11099/2013; Cass. n. 29759/2020).
Nel caso concreto il sostituto del difensore d’ufficio ha partecipato all’udienza di convalida e ha svolto le difese anche nel merito, esponendo in sostanza le stesse deduzioni poi riprodotte nel ricorso. Il verbale della camera di consiglio, allegato al provvedimento impugnato e parte integrante di esso, ne dà atto. Il diritto di difesa risulta pertanto esercitato in concreto.
Il ricorrente ha invece allegato la lesione in modo generico, mediante un ragionamento meramente ipotetico e astratto. La Corte richiama il principio secondo cui la denuncia di vizi processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa (Cass. n. 26831/2014; Cass. n. 23638/2016).
Quanto alle modalità dell’avviso, dalla pec prodotta risulta la notifica al difensore d’ufficio; il verbale dà inoltre atto dell’avvertimento telefonico da parte della Cancelleria, circostanza non confutata in ricorso.
Anche il secondo profilo è respinto. Nel provvedimento impugnato si dà atto delle ragioni della richiesta di trattenimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, T.U.I. vigente ratione temporis — identificazione e predisposizione dei documenti di viaggio e disponibilità di vettori — per essere il trattenuto privo di documenti di identità, come dichiarato a verbale. Ciò integra la situazione ex art. 13, comma 4 bis, T.U.I., ossia il pericolo di fuga, indipendentemente dalla pericolosità sociale. Il Giudice di Pace ha inoltre motivato il rigetto della doglianza sulla lesione del diritto di difesa.
Sul regime delle spese, nulla è disposto non avendo gli intimati svolto rituale attività difensiva. Al rigetto non consegue il raddoppio del contributo unificato, poiché per le controversie in materia è espressamente prevista l’esenzione, mentre, secondo Cass. Sez. Un. n. 4315/2020, il giudice può esimersi dall’attestazione quando la debenza del contributo iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.
Nota della Redazione
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