Diffamazione televisiva, identità incerta e thema decidendum invariato (Cass. civ. Sez. III n. 4105 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo stampa o radiotelevisiva, non integra mutatio libelli, ma semplice emendatio, la modificazione del thema decidendum che, muovendo dalla originaria deduzione del difetto di continenza formale, si sposti sulla violazione del requisito della verità della notizia, per omessa indicazione dei dubbi espressi dagli inquirenti sull’identità del soggetto leso. Resta identico l’oggetto del decidere, individuale nella sussistenza dei presupposti della diffamazione a fini risarcitori, poiché per aversi mutatio libelli occorre che la domanda si fondi su un fatto costitutivo radicalmente differente. La completezza dell’informazione costituisce pre-condizione dell’esimente del diritto di cronaca, e la diffamazione si realizza anche in assenza di esplicita indicazione del nome, quando il contesto consenta l’individuazione del soggetto offeso.
Il Fatto
Un calciatore professionista convenne in giudizio una società radiotelevisiva e un giornalista per un servizio andato in onda nel telegiornale del mattino, dedicato a una inchiesta sul calcio scommesse. Il ricorrente lamentava di essere stato accostato, senza alcun addebito penale, a un centro scommesse legato ad ambienti malavitosi, con lesione della propria reputazione.
Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’appello, in riforma, condannò in solido gli appellati al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre accessori. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, resistito dal controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato con priorità logica il secondo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 183, commi quinto e sesto, cod. proc. civ.: la Corte d’appello avrebbe qualificato come emendatio libelli l’introduzione, con la prima memoria, del tema dell’incompletezza del servizio, derivante dall’omessa menzione delle incertezze degli inquirenti sull’identità del calciatore.
Il motivo è infondato. La Corte richiama Cass. civ. Sez. III n. 2550 del 2012, secondo cui non vi è mutatio libelli se il thema decidendum dell’intera fase di merito resta quello della sussistenza dei presupposti della diffamazione a fini risarcitori. Per configurarsi mutatio occorre che la domanda si fondi su un fatto costitutivo radicalmente differente, non ravvisabile quando l’oggetto del decidere non risulti essenzialmente mutato.
La stessa prospettazione della ricorrente — passaggio dalla violazione della continenza formale a quella della verità — conferma che il campo di indagine è rimasto identico. I precedenti richiamati dalla ricorrente in senso contrario non militano per l’esito da essa auspicato.
Quanto al primo motivo, il Giudice di merito ha correttamente valutato l’allegazione dell’attore come circostanziata e rispettosa del principio dispositivo e del riparto degli oneri probatori; l’onere di provare i dubbi espressi nella conferenza stampa gravava sulla convenuta, che si è limitata a deduzioni generiche. Nella specie opera il principio di non contestazione sui fatti non espressamente contrastati.
Infine, il terzo motivo è infondato: al momento della diffusione del servizio, l’incertezza sull’identità era la prima notizia da offrire al pubblico, a nulla rilevando un documento, l’informativa di polizia, verosimilmente non conoscibile al momento della conferenza stampa, nel corso della quale il tema era stato invece affrontato. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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