Prescrizione dell’indebito bancario e clausole anatocistiche nulle (Cass. civ. Sez. I n. 31751 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La banca che, convenuta in giudizio, eccepisca la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista ha l’onere di allegare soltanto l’inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittarne, senza necessità di indicare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Spetta invece al correntista, sul piano probatorio, dimostrare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse contestate, anche mediante il ricorso a un’apertura di credito rilevabile d’ufficio dai documenti acquisiti. In tema di conto corrente bancario, l’azione di indebito esperita a conto aperto e avente ad oggetto versamenti solutori consente unicamente la determinazione di un saldo rettificato dalle poste illegittime, senza condanna restitutoria a carico della banca. Per effetto della incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/1999, le clausole anatocistiche stipulate prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle e non ammettono il giudizio di comparazione ex art. 7, comma 2, della medesima delibera, essendo necessaria una nuova ed espressa pattuizione.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale convenne in giudizio la banca, chiedendo la restituzione di quanto asseritamente pagato in eccedenza a titolo di interessi, spese, commissioni e competenze sui conti correnti e su un mutuo, previo accertamento della nullità delle correlate clausole in contrasto con la legge n. 108 del 1996. Il tribunale rigettò la domanda, rilevando l’ancora perdurante apertura di uno dei rapporti e il mancato assolvimento dell’onere probatorio sul documento contrattuale.
La corte di appello, in parziale riforma, rigettò la domanda relativa al conto ancora aperto, ma accolse quella inerente al conto già chiuso, accertando un indebito di oltre cinquantamila euro, oltre interessi legali, e disattendendo l’eccezione di prescrizione della banca per difetto di allegazione delle rimesse solutorie. Avverso tale decisione ricorre in cassazione la banca, resistita dal correntista con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di carenza di legittimazione processuale del legale rappresentante della banca, ribadendo che spetta alla controparte contestare e provare la relativa veste, con onere di sanatoria immediato sul rilievo di parte.
Nel merito, la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, sul riparto degli oneri in tema di prescrizione. L’onere di allegazione dell’istituto di credito è soddisfatto con l’affermazione della natura solutoria delle rimesse, dell’inerzia del correntista e della volontà di approfittarne; la questione della specifica indicazione delle rimesse solutorie si sposta sul piano della prova, che grava sul correntista, il quale deve dimostrare l’eventuale natura ripristinatoria dei versamenti, potendo il giudice valorizzare d’ufficio la prova dell’apertura di credito ritualmente acquisita.
I motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del ricorso principale sono dichiarati inammissibili. La banca non era soccombente sulla statuizione relativa alla rideterminazione del saldo del conto aperto, essendo risultata vittoriosa sul punto, difetta quindi l’interesse a impugnare. Le censure sono inoltre inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., perché il correntista può esperire l’azione di indebito anche in costanza di rapporto, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo rettificato, senza sanzione restitutoria, venendo meno l’indisponibilità dei singoli crediti solo a conto chiuso.
Il ricorso incidentale è accolto limitatamente al quinto motivo. La Corte conferma che, per effetto della incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/1999, le clausole di capitalizzazione anteriori alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 sono nulle e non consentono il giudizio di comparazione, poiché difetta un valido termine di raffronto, non potendo assumere rilievo la pregressa applicazione di fatto delle clausole nulle. È necessaria una nuova pattuizione espressa. Gli altri motivi del ricorso incidentale sono dichiarati inammissibili, per difetto di autosufficienza, non essendo state riportate le domande né le clausole contrattuali su cui si controverte.
Nota della Redazione
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