Appello risarcitorio per occupazione illegittima senza ultra petizione (Cass. civ. Sez. I n. 2495 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di risarcimento del danno da occupazione illegittima e irreversibile trasformazione del fondo, il processo è governato dal principio della domanda. In grado d’appello operano l’effetto devolutivo e la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con la conseguenza che il giudice di secondo grado non può determinare il quantum risarcitorio oltre i limiti in cui la riforma è stata richiesta dall’appellante. Viola quindi l’art. 112 cod. proc. civ. la sentenza d’appello che riduca l’importo liquidato in primo grado senza vincolarlo alla misura alla quale l’appellante aveva circoscritto la propria richiesta. Integra inoltre l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il giudice che, per superare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non verifichi se tra gli atti allegati alla relazione vi siano documenti idonei a orientarne l’indagine.
Il Fatto
Il ricorrente ha citato in giudizio il Comune, deducendo che l’ente, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità e di decreto di esproprio, aveva occupato una porzione del suo terreno e vi aveva realizzato un’opera pubblica. Il Tribunale ha condannato il Comune al pagamento di una somma, determinata sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio.
Il Comune ha proposto appello. La Corte d’appello di Messina, respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione, ha qualificato l’area come non edificabile ma suscettibile di utilizzazioni economiche ulteriori rispetto a quella agricola, ha giudicato il valore stimato in primo grado esorbitante e non adeguatamente motivato, e ha ridotto l’importo liquidato a una somma nettamente inferiore. Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’azione. Non si tratta di un giudizio di opposizione alla stima, in cui il giudice non è vincolato alle domande delle parti e in cui la riduzione dell’indennità non viola l’art. 112 cod. proc. civ. Si tratta invece di un giudizio di risarcimento del danno per occupazione illegittima e irreversibile trasformazione del fondo, introdotto con citazione innanzi al Tribunale e poi appellato. Questo processo è governato dal principio della domanda e, per il secondo grado, dai principi dell’effetto devolutivo dell’appello e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Su questa base la Corte esamina le conclusioni dell’atto di appello del Comune. L’ente aveva chiesto, ove non accolta l’eccezione di prescrizione, che venisse riconosciuto solo l’indennizzo per l’acquisizione del terreno nei limiti della normativa in materia e coincidente con quello già offerto. Le conclusioni risultano trascritte nel ricorso e scansionate in memoria, con le parole relative alla coincidenza con la somma offerta sottolineate. Il Comune, costituendosi, non contesta la veridicità della trascrizione né della scansione, non indica altre considerazioni dell’atto idonee a mutarne il senso e non nega che il terreno fosse stato stimato dallo stesso ente come da tabelle richiamate nel ricorso e allegate alla consulenza di primo grado.
Da qui la duplice censura accolta. La Corte di merito è incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo riformato la determinazione del quantum oltre i limiti in cui la riforma era stata domandata dall’appellante. È altresì incorsa nell’omesso esame di fatto decisivo: prima di affermare che il consulente non aveva indicato i parametri di stima e che il primo giudice li aveva acriticamente recepiti, avrebbe dovuto verificare se tra gli atti allegati alla relazione vi fosse la tabella richiamata dal Comune, idonea a orientare l’indagine del tecnico.
La Corte precisa che il giudice d’appello avrebbe comunque dovuto accertare se la somma offerta coincidesse con quella delle tabelle o con altra risultante dagli atti, non potendo riformare la sentenza di primo grado se non nei limiti della richiesta dell’appellante. Il primo motivo è quindi accolto, il secondo assorbito; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione per il nuovo esame e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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