Mutamento di rito e aggravamento dell’inadempimento nella locazione (Cass. civ. Sez. III n. 4283 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore il giudice del merito può fondare il giudizio di gravità anche sull’aggravamento dell’inadempimento verificatosi in corso di causa, senza che ciò contrasti con la reiezione di una domanda di pagamento qualificata come nuova. Il difetto di specificità dei motivi di appello, non rilevato d’ufficio dal giudice del gravame, può essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione dall’appellato e resta rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione, afferendo all’ammissibilità dell’impugnazione. Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza, né l’omesso esame di elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque valutato.

Il Fatto

Una locatrice convenne in giudizio il conduttore davanti al Tribunale di Palermo, chiedendo la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento e il risarcimento del danno. Contestava il ritardo nel pagamento dei canoni, il versamento in contanti anziché mediante bonifico, l’omesso pagamento di oneri condominiali e la mancata stipula della polizza assicurativa sul fabbricato.

Mutato il rito da ordinario a speciale ai sensi dell’art. 426 cod. proc. civ., il Tribunale rigettò la domanda per difetto di gravità dell’inadempimento. La Corte d’appello, in riforma, dichiarò la risoluzione e condannò il conduttore al risarcimento, valorizzando le allegazioni integrative contenute nella memoria depositata dopo il mutamento di rito. Il conduttore ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La Corte territoriale aveva fondato il giudizio di gravità anche sulle allegazioni integrative depositate all’esito del mutamento di rito, ritenendo il thema decidendum cristallizzato solo con quelle memorie. La Suprema Corte rileva che tale canone era stato affermato con specifico riferimento al procedimento per convalida di sfratto, ma che la sua estensione al mero passaggio dal rito ordinario al rito speciale non è stata censurata dal ricorrente: il profilo non è quindi scrutinabile.

Quanto al secondo canone applicato dal giudice d’appello, la Corte conferma che è conforme ai principi consolidati ritenere rilevante, ai fini dell’accoglimento della domanda di risoluzione, l’aggravamento dell’inadempimento originariamente non grave verificatosi in corso di causa. Non sussiste contraddizione tra il giudizio di gravità e l’esclusione della condanna al pagamento dei canoni non versati, poiché quel principio opera solo per il giudizio di gravità, non per la formulazione di nuove domande.

I rilievi del ricorrente, nonostante l’intestazione formale dei motivi, attengono nella sostanza a profili di fatto e mirano a ottenere un apprezzamento di merito alternativo a quello motivatamente compiuto dal giudice d’appello.

La Corte ribadisce poi che, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza. Non costituisce omissione censurabile l’omesso esame di elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie.

Il quarto motivo è ammissibile ma infondato. Il difetto di specificità dei motivi di appello ex art. 342 cod. proc. civ., non rilevato d’ufficio dal giudice del gravame, può essere proposto come motivo di ricorso per cassazione dall’appellato ed è rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione, afferendo all’ammissibilità dell’impugnazione e alla formazione del giudicato. Nel merito, l’atto di appello conteneva la chiara individuazione delle questioni contestate e una sufficiente parte argomentativa, soddisfacendo i requisiti di specificità. Il ricorso è quindi rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *