Termine a ritroso e deposito telematico: sabato non prorogabile (Cass. civ. Sez. III n. 34706 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto — di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico — non incidono sulla regola unitaria relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto. Anche per gli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo cui lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini a ritroso, se cadenti in giorno festivo o di sabato, deve essere calcolato a ritroso, individuando il dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l’intervallo di tempo previsto a tutela di chi deve ricevere l’atto. La specificità dei motivi di impugnazione richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ. è verificabile in sede di legittimità direttamente, essendo la relativa censura riconducibile all’error in procedendo attraverso l’interpretazione autonoma dell’atto di appello.

Il Fatto

Il Tribunale di Lucca dichiarò la risoluzione di un contratto di locazione ad uso commerciale intercorso tra una società proprietaria dell’immobile e la società conduttrice, che gestiva una scuola non paritaria. All’esito della compensazione con un contro-credito riconosciuto in favore della conduttrice, la Scuola fu condannata al pagamento di canoni non corrisposti e oneri condominiali.

La conduttrice propose appello limitandosi alla statuizione sulle spese di lite; la proprietaria spiegò appello incidentale per il mancato riconoscimento dell’indennità di occupazione ex art. 1591 cod. civ. fino al rilascio dell’immobile. La Corte d’appello di Firenze accolse entrambi i gravami e condannò la conduttrice al pagamento dell’indennità, senza rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. La Scuola ricorse per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censurava il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale ex art. 342 cod. proc. civ., sostenendo che la controricorrente avesse in realtà solo riproposto una domanda, senza formulare alcuna censura alla sentenza di primo grado. Il motivo è infondato. La Corte ha premesso che la valutazione sulla specificità dei motivi è compiuta in sede di legittimità direttamente, trattandosi di censura riconducibile all’error in procedendo e risolventesi nell’interpretazione autonoma dell’atto di appello, richiamando Cass. n. 19661/2006, Cass. n. 806/2009 e Cass. n. 15071/2012.

Non essendo stata prodotta la comparsa di costituzione in appello da alcuna parte, la modalità di formulazione del gravame incidentale è stata desunta dai brani riportati negli atti difensivi. La reiterata affermazione della mancata concessione dell’indennità ex art. 1591 cod. civ., nonostante la richiesta dell’originaria attrice, integra una censura riconducibile all’omessa pronuncia e dunque a un’impugnazione sufficientemente identificabile: l’eccezione di inammissibilità è stata correttamente superata.

Con il secondo motivo, invece, la ricorrente ha censurato il riconoscimento della tempestività dell’appello incidentale ai sensi dell’art. 436, comma 3, cod. proc. civ.: la comparsa di risposta era stata notificata il 7/5/2022, di sabato, a fronte di udienza fissata per il 18/5/2022, con termine da calcolarsi a ritroso. Il motivo è fondato.

La Corte ha richiamato Cass. n. 8946/2023, secondo cui le modalità di esecuzione del deposito non incidono sulla regola unitaria del calcolo dei tempi, e lo spostamento della scadenza dei termini a ritroso cadenti in giorno festivo va calcolato a ritroso, individuando il dies ad quem nel giorno non festivo precedente, non in quello successivo. Ha inoltre richiamato Cass. n. 23634/2024, per cui la scadenza del termine a ritroso in giorno festivo o di sabato è soggetta alla disciplina dell’art. 155 cod. proc. civ., norma riferibile anche al termine a ritroso.

Ne è derivata la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio tenendo conto dell’avvenuta formazione del giudicato sulla statuizione di rigetto della domanda di pagamento dell’indennità ex art. 1591 cod. civ., oggetto dell’appello incidentale inammissibile, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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