Rivalutazione e interessi sui crediti di lavoro ammessi al passivo fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 4403 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sui crediti di lavoro vantati nei confronti dell’imprenditore dichiarato fallito, la rivalutazione monetaria è dovuta anche d’ufficio e si estende al periodo successivo all’apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo. Gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro maturano, invece, senza il limite predetto, dalla maturazione del titolo al saldo, secondo gli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, legge fall. Il principio di non contestazione non comporta l’automatica ammissione del credito allo stato passivo, competendo al giudice delegato e al tribunale fallimentare il potere di sollevare d’ufficio eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove.

Il Fatto

Il lavoratore, già dipendente con mansioni di autista di una società poi fallita, aveva chiesto l’ammissione al passivo, in via privilegiata, di un credito di oltre centomila euro per differenze retributive, lavoro straordinario, mensilità aggiuntive e TFR. Il giudice delegato lo aveva ammesso per la minor somma di euro 5.897,43, a titolo di TFR non corrisposto.

Proposta opposizione ai sensi dell’art. 98 legge fall., il Tribunale di Nocera Inferiore l’aveva accolta solo in parte, riconoscendo l’ulteriore somma di euro 4.556,67 per differenze su trasferte. Avverso il decreto il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono stati rigettati. La Corte ha ribadito che il principio di non contestazione non determina l’automatica ammissione del credito per la sola mancata contestazione del curatore, spettando al giudice l’accertamento ex officio sull’esistenza del titolo, in ogni stato e grado, nei limiti delle preclusioni processuali. Il tribunale non viola l’art. 112 cod. proc. civ. quando, esercitando il potere d’ufficio di verificare la fondatezza della domanda, rigetti l’opposizione.

Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha rilevato che la ratio decidendi del provvedimento impugnato risiedeva nell’avvenuto pagamento, emerso dalla CTU, delle altre voci retributive, e non in una messa in discussione della quantità e qualità del lavoro prestato. La motivazione, presente graficamente e idonea a dare conto del percorso logico-giuridico, è stata ritenuta conforme ai parametri delle Sezioni Unite n. 8053/2014. Le censure sulle conclusioni del consulente si sono rivelate di merito e inammissibili, non avendo il ricorrente dedotto di aver contestato in primo grado le conclusioni peritali.

Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: dal decreto non emergeva alcuna espunzione del credito da TFR già ammesso dal giudice delegato, essendo il nuovo importo indicato come “ulteriore”.

Il quinto motivo è stato accolto. Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale, sui crediti di lavoro del dipendente dell’imprenditore fallito la rivalutazione monetaria è dovuta anche d’ufficio, in riferimento al periodo successivo all’apertura del fallimento ma solo fino alla definitività dello stato passivo. Gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro sono invece dovuti, senza tale limite, dalla maturazione del titolo al saldo, ai sensi degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, legge fall.

Il decreto è stato quindi cassato limitatamente al mancato riconoscimento della rivalutazione e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la Corte ha ammesso il credito già riconosciuto per euro 4.556,67 anche agli interessi legali fino al primo riparto e alla rivalutazione monetaria fino alla chiusura dello stato passivo. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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