Ricorso in cassazione inammissibile se privo di specificazione dei motivi (Cass. civ. Sez. V n. 4404 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene alcuna specificazione delle censure rivolte alla sentenza impugnata e si limita a un generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza esplicitarne il contenuto. L’onere di indicazione specifica dei motivi, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non può essere assolto per relationem, qualunque sia il tipo di errore denunciato, in procedendo o in iudicando. Il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi che consentano al giudice di legittimità il diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza della motivazione. Costituendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata, l’illustrazione del motivo impone l’espressione delle ragioni del dissenso in termini di specificità, completezza e riferibilità al provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato Iva e Irpef per l’anno 2008, oltre sanzioni, riducendo l’applicazione delle sanzioni stesse. La Commissione tributaria regionale, adita da entrambe le parti, riuniti gli appelli, ha rigettato tanto quello del contribuente quanto quello dell’Amministrazione finanziaria.
Il giudice di appello ha ritenuto infondata la pretesa dell’Amministrazione, osservando che la destinazione della merce relativa a due fatture di acquisto risultava provata dalla documentazione prodotta dalla parte privata, in particolare dai verbali di contraddittorio, dai quali emergeva che la merce era stata impiegata nel processo produttivo dell’azienda. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che l’avviso di adunanza camerale è stato notificato personalmente al contribuente, stante la cancellazione dall’Albo dell’unico difensore, senza che sia stata nominata una nuova difesa, richiamando sul punto Cass., 16 luglio 2015, n. 14091 e Cass., 24 gennaio 2023, n. 2107.
Passando all’esame delle eccezioni, la Corte rigetta quella di inammissibilità del ricorso per decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. L’art. 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma nove, sospende per sei mesi i termini di impugnazione che scadono dalla data di entrata in vigore della disposizione fino al 30 settembre 2017. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 9 febbraio 2017 e il termine di impugnazione, in scadenza al 9 settembre 2017, è stato prorogato di sei mesi in forza di tale disposizione; il ricorso, spedito il 12 settembre 2017 e ricevuto il 15 settembre 2017, è pertanto tempestivo.
La Corte accoglie invece l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorso non contiene alcuna specificazione delle censure formulate contro la sentenza impugnata e si limita genericamente a contestare la valutazione del giudice di secondo grado sulla prova dell’utilizzo della merce, sostenendo che i costi indicati in dichiarazione sopravanzerebbero di euro 111.000,00 il volume delle vendite.
L’onere di indicazione specifica dei motivi impugnatori, qualunque sia il tipo di errore per cui si ricorre, non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza l’esposizione del loro contenuto: occorre indicare in modo puntuale gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che avrebbero potuto condurre a diversa decisione (Cass., 13 gennaio 2021, n. 342). Il ricorso è inoltre privo di specificità, poiché l’illustrazione del motivo deve esprimere le ragioni del dissenso in termini di specificità, completezza e riferibilità al pronunciamento (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4905).
Nel caso concreto, il ricorso è privo di intestazione e di rubrica e la breve esposizione non contiene riferimento né a norme di diritto violate né ad alcuno dei motivi dell’art. 360 cod. proc. civ., senza che la Corte possa, in ragione della genericità, riferire alcunché all’una o all’altra censura. Il ricorso è quindi inammissibile e l’Agenzia ricorrente è condannata alle spese processuali. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, poiché l’obbligo di versare l’ulteriore importo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non opera nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
Nota della Redazione
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