Diritto di sepolcro secondario e cessione dei loculi nella cappella funeraria (Cass. civ. Sez. II n. 17357 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di sepolcro secondario ha natura personalissima e intrasmissibile e spetta a chiunque sia congiunto di una persona che riposa in un sepolcro, tutelando il sentimento del parente verso il defunto e non il godimento della cosa. Esso presuppone un rapporto di coniugio o di consanguineità con il defunto e non può fondarsi sulla mera affinità. Il diritto d’uso dei loculi, distinti dall’area di sedime della cappella funeraria, che sola è demaniale e soggetta a concessione, era cedibile a terzi dal concessionario ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 1880/1942, vigente al momento del trasferimento, salvo che i regolamenti comunali o l’atto di concessione disponessero altrimenti. Grava su chi invoca il diritto di sepolcro secondario l’onere di provare il rapporto di parentela che lo fonda.

Il Fatto

Le ricorrenti, sorelle, convenute come intimate nel giudizio di cassazione, avevano proposto opposizione di terzo avverso la sentenza con cui era stata accolta la domanda di restituzione di un loculo sepolcrale sito in una cappella funeraria. Esse assumevano di essere titolari di un diritto di sepolcro secondario, in quanto la loro madre era tumulata nel loculo in contestazione, e lamentavano il pregiudizio al diritto di accedere al sepolcro per compiere atti di culto e di pietà verso la salma.

La Corte d’Appello dell’Aquila aveva respinto l’opposizione nel merito. Ha ritenuto, da un lato, che la cessione dei quattro loculi effettuata nel 1973 dalla titolare della concessione fosse valida e, dall’altro, che le opponenti non avessero provato il diritto della loro madre di essere seppellita in quel loculo, essendo ella mera affine di terzo grado dell’originaria concessionaria. La questione arriva così in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tradizionale tra diritto di sepolcro primario e diritto di sepolcro secondario. Il primo consiste nel diritto di essere seppelliti o di seppellire altri in un dato sepolcro e si trasmette solo iure sanguinis o al coniuge del fondatore. Il secondo, oggetto di causa, spetta invece a chiunque sia congiunto di una persona che riposa in un sepolcro, di accedervi e di opporsi a ogni trasformazione che rechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella spoglia.

La Corte qualifica il diritto secondario come diritto di natura personale, difettando il potere sulla cosa proprio del diritto primario e consistendo esso nella tutela del sentimento del parente verso il defunto. Richiama sul punto i precedenti Cass. n. 9331 del 2009 e Cass. n. 370 del 2023. Il titolo del diritto non può dunque essere la mera affinità: le opponenti non avevano dimostrato che la madre fosse legata alla concessionaria da coniugio o consanguineità.

Quanto alla cessione dei loculi, la Corte conferma la validità del trasferimento. L’art. 71 del d.P.R. n. 1880/1942, vigente alla data della vendita e abrogato solo nel 1975 dal d.P.R. n. 803/1975, consentiva la cessione totale o parziale del diritto d’uso delle sepolture private a terzi, salvo incompatibilità con il carattere del sepolcro e salvo diverse previsioni dei regolamenti comunali o dell’atto di concessione. Nel caso di specie la vendita era anteriore all’abrogazione e non risultava provato alcun regolamento comunale ostativo, non essendo quest’ultimo ricercabile d’ufficio in forza del principio iura novit curia.

La Corte esamina congiuntamente il quarto e il sesto motivo e li dichiara infondati. Non entra invece nel profilo della legittimazione all’opposizione di terzo, ritenendo che su tale questione preliminare non si possa pronunciare, perché la relativa determinazione non è stata impugnata in via incidentale dalle controparti. Il ricorso è così respinto, con declaratoria dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *