Accorpamento catastale non esclude l’IMU sull’area edificabile (Cass. civ. Sez. V n. 4455 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU su area edificabile, la soppressione del mappale e la sua fusione in altro mappale non fanno venir meno il dato fattuale della presenza del terreno e della sua autonoma natura edificabile. Ciò che rileva ai fini impositivi non è l’accorpamento catastale con il terreno su cui insiste il fabbricato, ma l’assenza di pertinenzialità del terreno rispetto al fabbricato. La base imponibile dell’IMU relativa ai terreni edificabili non è costituita dalla rendita catastale, bensì dal valore venale dell’area; l’accorpamento catastale, di natura solo formale, non incide sul valore venale. L’accertamento sull’assenza di pertinenzialità, compiuto dal giudice di merito, è insindacabile in cassazione se non contestato.
Il Fatto
Il contribuente riceveva avvisi di accertamento per IMU, relativi agli anni 2013 e 2014, per un’area edificabile situata nel territorio di un Comune. La pretesa impositiva riguardava un terreno che, secondo la tesi del ricorrente, era stato soppresso e fuso in altro mappale.
La CTR per il Veneto rigettava l’appello del contribuente avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, integrati da memoria; il Comune resisteva con controriscorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara infondato il ricorso e conferma la legittimità della pretesa impositiva. Sul primo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e degli artt. 1, 2 e 5 d.lgs. n. 504 del 1992 e art. 13 d.l. n. 201 del 2011, il ricorrente sosteneva che il Comune non avesse il potere di assoggettare ad IMU il terreno, poiché la soppressione del mappale avrebbe comportato il riferimento alla rendita catastale della casa.
La Corte osserva che la sentenza impugnata ha affrontato il problema della soppressione del mappale e, con accertamenti in fatto confermati in doppia conforme, ha evidenziato che tale soppressione non fa venir meno il dato fattuale della presenza del terreno e della sua autonoma natura edificabile. Ciò che rileva, infatti, non è l’accorpamento con il terreno su cui insiste il fabbricato, ma l’assenza di pertinenzialità, accertata in fatto sulla base delle prove documentali.
La Corte richiama il principio per cui la base imponibile per l’IMU non è costituita dalla rendita catastale, ma dal valore venale del terreno edificabile (Sez. V n. 23206 del 18/09/2019, Rv. 655138). L’accorpamento catastale, di natura solo formale, non ha inciso sul valore venale dell’area. L’esclusione dell’edificabilità potrebbe derivare dalla destinazione pertinenziale del terreno al fabbricato, ma tale destinazione è stata esclusa dalle due sentenze di merito con accertamenti in fatto non contestati in cassazione.
Anche il secondo motivo è infondato. Il ricorrente sosteneva che il Comune avrebbe dovuto richiedere all’U.T.E. la correzione della classificazione dell’immobile. La Corte rileva che il Comune non ha modificato alcun classamento, ma ha valutato il valore del terreno edificabile. Mentre il valore dei fabbricati discende dalla rendita catastale (Sez. V n. 10125 dell’11/04/2019, Rv. 653715), quello dei terreni edificabili è scollegato da tale rendita, venendo in rilievo il valore di mercato. L’assenza di pertinenzialità esclude l’esenzione dall’IMU.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. In presenza di una doppia conforme di merito, il ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra che esse sono tra loro diverse (Sez. III, ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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