Società fallita cancellata non può chiedere l’equa riparazione (Cass. civ. Sez. II n. 4460 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La società di persone estinta per cancellazione dal registro delle imprese a seguito di fallimento chiuso per insufficienza di attivo, ai sensi dell’art. 118, n. 4, legge fallimentare, non è legittimata a proporre domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto. L’estinzione dell’ente determina un fenomeno successorio che trasferisce ai soci solo le obbligazioni inadempiute e i beni o diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione delle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi. La pretesa indennitaria, bisognosa di accertamento giudiziale non concluso, non rientra tra le situazioni trasferibili e non può più essere esercitata in nome della società. Il difetto di legittimazione attiva è rilevabile in sede di legittimità ed è pregiudiziale rispetto alle censure sul quantum.

Il Fatto

Una società in nome collettivo, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecce nel 1998 e con estensione del fallimento al proprio legale rappresentante, proponeva ricorso alla Corte di appello di Lecce per ottenere l’equa riparazione ex art. 3 legge n. 89/2001, lamentando l’irragionevole durata della procedura concorsuale, definita nel 2018.

Il giudice designato accoglieva il ricorso, riconoscendo a ciascun ricorrente un’indennità calcolata su sedici anni di durata irragionevole. Sull’opposizione proposta dai ricorrenti in relazione ai parametri di calcolo, la Corte distrettuale incrementava l’importo applicando gli aumenti previsti dall’art. 2-bis legge n. 89/2001, pur operando un abbattimento in ragione del numero delle parti. Avverso tale decreto la società ricorreva per cassazione; il Ministero resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina anzitutto l’eccezione di nullità del ricorso principale sollevata dal Ministero per omissione, nel frontespizio, dell’indicazione del legale rappresentante. L’eccezione è respinta: la procura speciale in calce al ricorso, a esso incorporata, dissipa ogni dubbio, poiché il nominativo ivi contenuto è quello dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore. Il ricorso principale è pertanto ammissibile.

Passando al ricorso incidentale, qualificato come pregiudiziale, la Corte ne verifica la fondatezza. Il Ministero deduce la violazione dell’art. 2 legge n. 89/2001 e dell’art. 75 cod. proc. civ., sostenendo che la società, non essendo tornata in bonis per essere stata cancellata dal registro delle imprese, difetti di legittimazione attiva.

Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ribadisce che anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo è conseguenza normale, ancorché non automatica, della lesione, salvo che risultino circostanze che ne escludano positivamente la sussistenza. Su questa premessa si innesta il principio dirimente.

La Corte dà continuità a Cass., Sez. Un., n. 6072 del 2013, secondo cui l’estinzione di una società di persone per cancellazione dal registro a seguito di fallimento chiuso per insufficienza di attivo ex art. 118, n. 4, legge fallimentare produce un fenomeno di tipo successorio: si trasferiscono ai soci solo le obbligazioni inadempiute e i beni o diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione delle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi, che necessitano di accertamento giudiziale. Nel solco di Cass., Sez. Un., n. 29108 del 2020 e di altri arresti richiamati, la pretesa indennitaria azionata non può più essere esercitata in nome della società ormai estinta.

I giudici di legittimità rilevano che il fallimento è stato chiuso per carenza di fondi, senza i presupposti per il ritorno in bonis, e che la società è stata cancellata dal registro. Il mandato alle liti risulta inoltre rilasciato da un soggetto che, già amministratore, era egli stesso fallito e difettava della rappresentanza dell’ente. L’accoglimento del ricorso incidentale assorbe le censure del ricorso principale. Il decreto impugnato è cassato e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la domanda di equa riparazione è respinta, con condanna della società alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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