Notifica del ricorso di fallimento all’imprenditore individuale tramite deposito in casa comunale (Cass. civ. Sez. I n. 30973 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fallimento dell’imprenditore individuale iscritto nel registro delle imprese, la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione è disciplinata dall’art. 15, terzo comma, l. fall., norma speciale che si esegue presso la sede risultante dal registro delle imprese ovvero, quando la notificazione non può essere compiuta con tale modalità, mediante deposito dell’atto nella casa comunale, con perfezionamento nel momento del deposito stesso. Resta esclusa l’applicabilità della disciplina ordinaria degli artt. 138 e ss. cod. proc. civ., non essendo configurabile alcun trattamento di favore dell’imprenditore individuale rispetto a quello societario. Il mancato esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omissione di pronuncia, che si configura solo per domande od eccezioni di merito. La valutazione sulla prosecuzione dell’attività d’impresa ai fini dell’art. 10 l. fall. e sull’assolvimento dell’onere probatorio in ordine alle soglie dimensionali di fallibilità costituisce accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, su istanza di una banca, dichiarava il fallimento del titolare di una ditta individuale. La Corte d’appello di Lecce rigettava il reclamo proposto dal debitore, rilevando che la sede dell’impresa era stata occupata da una nuova attività identica avviata dall’ex coniuge pochi giorni prima della cancellazione dal registro delle imprese e che il debitore aveva proseguito di fatto l’esercizio dell’impresa, approfittando della confusione ingenerata nei terzi.

Il debitore ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo l’omessa pronuncia sulla regolarità della notifica, la nullità del procedimento prefallimentare per violazione del diritto di difesa, l’erronea applicazione dell’art. 10 l. fall. e la violazione delle soglie dimensionali di cui all’art. 1 l. fall.. Resistevano con controricorso il fallimento e la banca.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, facendo proprie le ragioni della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ.. Il primo motivo è respinto perché il giudice d’appello ha espressamente dato atto del motivo di reclamo sulla notifica e lo ha rigettato, sia pure in forma sintetica. La Corte ribadisce il principio per cui il mancato esame di una questione puramente processuale non dà luogo a omissione di pronuncia, che si configura solo per domande od eccezioni di merito.

Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. L’art. 15, terzo comma, l. fall. introduce una disciplina speciale semplificata, che coniuga la tutela del diritto di difesa con le esigenze di celerità del procedimento concorsuale, escludendo l’applicazione della disciplina ordinaria dettata dal codice di rito per l’irreperibilità del destinatario. L’imprenditore individuale non gode di alcun trattamento di favore rispetto all’imprenditore societario e non può invocare gli artt. 138 e ss. cod. proc. civ. quando la notifica a mezzo PEC sia impossibile. Nella specie, accertata l’impossibilità della notifica presso la sede legale, occupata dalla nuova impresa della coniuge, il tentativo presso la residenza e il successivo deposito nella casa comunale hanno perfezionato la notificazione.

Il terzo motivo è inammissibile perché, sotto l’apparente violazione dell’art. 10 l. fall., contesta l’accertamento di fatto sulla prosecuzione dell’attività d’impresa dopo la cancellazione dal registro. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, se sorretto da congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile. Le scritture contabili sono soggette al prudente apprezzamento del giudice del merito ex art. 116 cod. proc. civ., che può ritenerle inattendibili e considerare non assolto l’onere probatorio in capo al debitore. Non rileva il regime fiscale di contabilità semplificata, poiché il regime civilistico impone comunque la tenuta delle scritture ex art. 2214 cod. civ.. La Corte applica infine la sanzione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e condanna il ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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