Notifica della cartella nulla e non inesistente se priva di abilitazione (Cass. civ. Sez. V n. 4656 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione di atti giudiziari, è nulla e non inesistente la notificazione eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017. Il vizio (o l’inesistenza) della notificazione della cartella non incide sulla validità dell’atto impositivo, ma ne costituisce mera condizione di efficacia ai sensi dell’art. 1334 cod. civ.. L’impugnazione dell’atto da parte del contribuente sana la nullità per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., purché intervenuta prima della scadenza del termine di decadenza. Il concetto di notifica inesistente va riservato a ipotesi eccezionali.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un atto di intimazione di pagamento e la presupposta cartella, emessi dall’agente della riscossione ai fini IVA e IRES, svolgendo diciotto censure sotto plurimi profili: difetto di notifica, di sottoscrizione e di motivazione. Dopo la costituzione dell’agente, la CTP rigettava il ricorso.

Investita del giudizio di riforma, la CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo in parte inammissibili e in parte infondati i motivi di appello. La società contribuente ricorreva quindi per cassazione con undici motivi, mentre l’agente della riscossione rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente censura la ritenuta tardività della domanda di chiamata in causa dell’ente impositore. Il motivo è inammissibile per il profilo di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., formulato fuori dal perimetro tracciato dalle Sezioni Unite, e infondato, con correzione della motivazione ex art. 384, ult. comma, cod. proc. civ.. Non è configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione: il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro.

Il secondo motivo, che denuncia omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., è infondato. Non ricorre il vizio quando la decisione adottata comporti necessariamente il rigetto della pretesa, non occorrendo una specifica argomentazione: è sufficiente una motivazione che offra una spiegazione logica e adeguata.

Sul terzo motivo, relativo alla notificazione curata da un consorzio stabile anziché dal gestore postale, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 299/2020. È nulla e non inesistente la notificazione eseguita dall’operatore di posta privata senza titolo abilitativo nel periodo tra la direttiva n. 2008/6/CE e la legge n. 124 del 2017. Il motivo è infondato.

Quarto e quinto motivo, sui vizi della relata, sono inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo stata trascritta integralmente la relata. Nel merito, i vizi della notificazione investono solo la notificazione e non l’atto notificato: la notifica è mera condizione di efficacia, non elemento costitutivo dell’atto impositivo. Il concetto di notifica inesistente va riservato a ipotesi eccezionali, come quando nessun atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario.

Sesto e settimo motivo sono disattesi: la contestazione di conformità della copia all’originale ex art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ottavo e nono motivo sono inammissibili per il limite preclusivo dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente allegato che le due pronunce conformi si basassero su accertamenti non sovrapponibili. Il decimo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. L’ultimo motivo è infondato: la notifica della cartella è condizione di efficacia e non di esistenza del titolo esecutivo. La Corte rigetta il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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