Responsabilità professionale e nesso causale solo se la sanatoria era certa (Cass. civ. Sez. III n. 9528 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale del tecnico incaricato di istruire una pratica di condono edilizio, il danno da inadempimento è risarcibile solo se il committente dimostri, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, che l’esatto adempimento avrebbe verosimilmente consentito di conseguire la sanatoria. Il nesso di causalità tra inadempimento e pregiudizio non può fondarsi su evenienze meramente ipotetiche o su un esito amministrativo futuro rimasto indimostrato. Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili, senza obbligo di esaminare tutte le allegazioni, essendo sufficiente una motivazione concisa ma logicamente adeguata. La censura che, sotto l’etichetta della violazione di legge, contesti in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove è inammissibile, traducendosi in un vizio di motivazione.
Il Fatto
Un’ingegnere assume l’incarico di istruire una pratica di condono edilizio nell’interesse della committente, per sanare il cambio di destinazione d’uso di un immobile e un soppalco realizzato al suo interno. La committente agisce in giudizio per l’accertamento della responsabilità professionale del tecnico e per la condanna generica al risarcimento dei danni.
Il giudice di primo grado rigetta la domanda; la Corte d’appello di Milano conferma la decisione, escludendo il nesso di causalità tra l’eventuale inadempimento e i danni lamentati, non essendo stata emessa alcuna concessione in sanatoria e non essendo possibile stabilire in via prognostica che l’esatto adempimento avrebbe evitato il pregiudizio. La committente ricorre per cassazione con sette motivi; il professionista resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la doglianza sulla pretesa motivazione solo apparente della sentenza d’appello in ordine all’insufficienza dei pagamenti documentati a provare il conferimento dell’incarico. Il motivo è inammissibile: il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili, né deve dar conto dell’esame di tutte le allegazioni, essendo sufficiente esporre in maniera concisa ma logicamente adeguata gli elementi posti a fondamento della decisione. Le ragioni del convincimento possono desumersi implicitamente dalla natura stessa della prova.
Quanto ai motivi sul vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la Corte li dichiara inammissibili: la corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto, sicché opera il divieto di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ., che in presenza di doppia decisione conforme consente il ricorso solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ..
La censura sulla contraddizione della motivazione in ordine al deposito della domanda di condono è invece infondata: il giudice d’appello non ha mai affermato che il professionista avesse personalmente depositato la documentazione, essendosi limitato a rilevare che lo stesso aveva rassicurato la cliente, senza che da ciò potesse desumersi alcunché sul piano probatorio.
Quanto al motivo sulla mancata ammissione delle prove orali, la Corte richiama il principio secondo cui il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione delle prove la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità. Nel caso concreto, le circostanze dedotte non sarebbero valse a fornire un’attestazione certa dei termini dell’incarico.
Infine, sul nesso di causalità, la Corte ribadisce che esso presuppone il fatto, ritenuto non comprovato da entrambi i giudici di merito, che con l’esatto adempimento la committente avrebbe conseguito con certezza la sanatoria. La documentazione tardivamente prodotta non conteneva alcun riferimento al soppalco abusivo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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