Revocazione ordinanza Cassazione: solo errore percettivo, non di giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 4679 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia indotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti accertato. Non è configurabile l’errore revocatorio per vizi che investano la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico. Non possono quindi costituire vizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., l’errore di diritto sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione. Rientra inoltre fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata. Il mero lapsus calami, non decisivo, non integra errore percettivo.

Il Fatto

Una società, assuntore del concordato fallimentare della contribuente, impugnò il diniego di rimborso IVA relativo al 2012 per un credito di importo rilevante. La Commissione tributaria provinciale accolse l’impugnazione, ma la Commissione tributaria regionale riformò la decisione ritenendo legittimo il diniego, per una ragione oggettiva connessa al credito trasferito all’assuntore e per una ragione soggettiva, cioè il difetto di legittimazione del curatore a emettere la nota di variazione.

La società assuntrice propose ricorso per cassazione; la Corte lo accolse con una prima sentenza, limitatamente al primo e terzo motivo, cassando la decisione di appello e rinviando alla stessa C.T.R. in diversa composizione. Avverso quella sentenza la società contribuente propose ricorso per revocazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente tracciato i confini dell’errore di fatto. La revocazione richiede una svista percettiva che non coinvolga l’attività valutativa del giudice: essa non è configurabile quando il vizio investa direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico. Il riferimento è a Sezioni Unite n. 30994 del 2017 e Sezioni Unite n. 8984 del 2018, che hanno escluso la revocabilità degli errori giuridici e di valutazione.

Con il primo motivo la ricorrente lamentava che la Corte, nel negare l’interesse della contribuente in bonis, aveva presupposto una rinuncia al rimborso del credito IVA, in realtà mai intervenuta. Il motivo è inammissibile: la circostanza ha formato oggetto di discussione tra le parti e non è quindi questione revocabile; inoltre la rinuncia emergeva dalla dichiarazione integrativa e dalla richiesta di compensazione, stante il rapporto di alternatività tra compensazione e rimborso. La relativa valutazione è di carattere giuridico, non di fatto.

Con il secondo motivo si censurava l’errata supposizione del tenore letterale del decreto di omologa del concordato. Il motivo è inammissibile: la prospettata errata interpretazione del documento non è errore di fatto, ma errore di giudizio, come tale non suscettibile di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Inoltre la motivazione non è limitata a quel solo argomento, sicché difetta la decisività.

Il terzo e il quarto motivo, trattati congiuntamente, denunciavano l’applicazione della Circolare n. 26/2002 anziché della Risoluzione n. 42/E del 2004 e il contrasto con un giudicato amministrativo. I motivi sono inammissibili: integrano ancora un errore di diritto, estraneo al perimetro revocatorio. Quanto all’omesso esame delle memorie, la decisione impugnata dava atto del loro deposito, sicché si è trattato di un rigetto implicito, non di una svista.

Il quinto motivo lamentava un supposto errore sulla legittimazione a emettere la nota di variazione. Il motivo è inammissibile: dalla lettura della decisione emerge che la questione ruotava attorno alla legittimazione del curatore fallimentare, sostenuta da più rationes decidendi, con conseguente insussistenza della decisività. L’affermazione contestata costituisce un mero lapsus calami. Il ricorso è stato conclusivamente rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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