Fatture per operazioni inesistenti: oneri probatori e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 20487 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che contesti l’inserimento dell’operazione in una frode IVA ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario, desumibile da elementi oggettivi e specifici ulteriori rispetto alla mera fittizietà. Per le operazioni oggettivamente inesistenti, invece, l’Amministrazione deve provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, mentre grava sul contribuente la prova dell’effettiva esistenza della prestazione, non assolta dall’esibizione della fattura né dalla regolarità formale delle scritture contabili e dei pagamenti. È affetta da motivazione apparente, e quindi nulla per error in procedendo, la sentenza che, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2006. L’atto si fondava sulla contestazione di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e su recuperi minori concernenti la ritenuta indeducibilità di alcuni costi.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Amministrazione, escludendo la prova della conoscenza o conoscibilità della frode e giustificando le singole poste di costo. Avverso tale pronuncia l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; la società non si costituiva.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie tutti i motivi. Sul primo, richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 9851 del 2018 e le pronunce conformi), ribadisce che l’onere probatorio dell’Amministrazione, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, investe anche la consapevolezza del destinatario: occorre dimostrare, su base indiziaria, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale, che l’operazione si inseriva in un’evasione.

Nel caso concreto l’Amministrazione aveva offerto molteplici indizi, tra cui la vendita sottocosto, la frequenza dei rapporti, il consistente volume d’affari e la mancanza di tracce documentali degli ordini. La sentenza impugnata, soffermandosi solo sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ha omesso la complessiva valutazione degli elementi, operando una surrettizia inversione dell’onere della prova.

Sul secondo motivo, in tema di compenso dell’amministratore, la Corte applica il principio di cassa allargato: per il pagamento a mezzo bonifico la deducibilità opera nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario, senza rilievo per la data della disposizione o della valuta (Cass. n. 20033 del 2017). Essendo pacifico che l’erogazione è avvenuta dopo il termine, il costo è indeducibile.

Sul terzo motivo, relativo a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la Corte richiama Cass. n. 28628 del 2021: l’Amministrazione deve provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, anche in forma presuntiva, non essendo configurabile la buona fede del contribuente; su quest’ultimo grava la prova dell’effettiva esistenza della prestazione. La sentenza impugnata ha dato credito a elementi privi di efficacia probante, invertendo ancora l’onere della prova.

Sul quarto motivo la Corte cassa per nullità della sentenza: la motivazione, ridotta ad affermazioni apodittiche sull’uso aziendale dell’autovettura e sul decoro dei quadri, non indica gli elementi posti a base della valutazione ed è perciò solo apparente, secondo il principio di Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016. Il ricorso è accolto con rinvio, in diversa composizione, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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