IRAP sui compensi professionali degli avvocati interni: trattenuta illegittima senza accantonamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4681 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’IRAP sui compensi professionali dovuti agli avvocati interni degli enti locali grava interamente sull’amministrazione datrice di lavoro, soggetto passivo del tributo, e non può essere traslata sul dipendente mediante trattenuta operata in sede di liquidazione. Per il periodo successivo al 1° gennaio 2006, l’accantonamento delle somme necessarie a fronteggiare l’onere fiscale deve avvenire in base a un regolamento dell’ente o alla contrattazione collettiva. In difetto di previo accantonamento e di una fonte regolamentare o contrattuale che lo disciplini, la riduzione delle competenze professionali per la quota IRAP è illegittima, perché realizza una non consentita traslazione dell’imposta sul lavoratore.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un Comune con responsabilità dell’Avvocatura comunale, aveva agito nei confronti dell’ente per ottenere la restituzione delle somme trattenute a titolo di IRAP sui compensi professionali maturati nei giudizi in cui il Comune era risultato vincitore. Il Tribunale aveva riconosciuto l’illegittimità della trattenuta e condannato l’ente alla restituzione.

La Corte di Appello aveva poi accolto il ricorso del Comune, ritenendo legittimo l’operato dell’ente che, in occasione dell’incasso delle spese legali poste a carico della parte soccombente, aveva accantonato preventivamente le quote per IRAP e oneri riflessi, riducendo di pari importo quanto dovuto al professionista. Il dipendente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro normativo di riferimento: l’art. 1, commi 207 e 208, legge n. 266/2005, applicabile ai soli casi successivi al 31 dicembre 2005, e l’art. 2 d.lgs. n. 446/1997, che individua il presupposto impositivo nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata.

Il Collegio richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 33 del 2010, secondo cui il presupposto dell’IRAP si realizza in capo all’ente che eroga il compenso, unico soggetto passivo, e l’onere fiscale non può gravare sul lavoratore per i compensi di natura retributiva. Le disposizioni sulla provvista e sulla copertura degli oneri del personale si riflettono sulle disponibilità dei fondi dell’avvocatura interna, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’IRAP gravante sull’amministrazione.

Nello stesso senso la Corte richiama la Cass. n. 27315/2021 e, per i compensi incentivanti, la Cass. n. 21398/2019, che ha chiarito come le amministrazioni debbano quantificare le somme gravanti sull’ente a titolo di IRAP rendendole indisponibili, per poi procedere alla ripartizione al netto degli oneri. Il preventivo accantonamento nel fondo comporta il divieto di operare qualsiasi trattenuta in sede di liquidazione, poiché l’ente ha già garantito adeguata copertura finanziaria.

La Corte ribadisce inoltre, sulla scorta di Cass. n. 20010/2022, che gli atti datoriali non possono essere modificati unilateralmente senza il previo intervento della contrattazione collettiva, dovendosi escludere che il maggior costo gravi solo sul professionista. La questione, infine, è ricondotta al pubblico impiego privatizzato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 136/2022/QMIG.

Da tale quadro emerge che, per il periodo dal 1° gennaio 2006, l’accantonamento IRAP deve fondarsi su un regolamento o sulla contrattazione collettiva. Il Comune aveva ridotto le competenze in assenza di entrambi. La sentenza impugnata, avendo ritenuto legittimo tale operato, non è conforme ai principi richiamati: il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento della domanda del professionista.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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