Impugnabilità dell’estratto di ruolo e interesse ad agire nel processo pendente (Cass. civ. Sez. V n. 4995 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica che può assumere diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La disposizione incide sulla pronuncia e si applica ai processi pendenti, nei quali il ricorrente deve allegare e dimostrare lo specifico interesse ad agire. Nel giudizio di legittimità tale interesse può essere documentato mediante deposito ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale.

Il Fatto

Gli eredi di un contribuente impugnavano davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado. Il ricorso originario era stato proposto avverso ventisei estratti di ruolo dai quali risultavano altrettante cartelle di pagamento.

I ricorrenti deducevano che la decisione impugnata contrastava con la giurisprudenza delle Sezioni Unite e sostenevano di avere impugnato le cartelle, mai notificate, delle quali avevano avuto conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo. Equitalia Sud s.p.a. resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui si censura la declaratoria di inammissibilità per essere il ricorso di primo grado rivolto contro il ruolo anziché contro la cartella. Il Collegio rileva che il ricorso originario era stato proposto avverso i ventisei estratti di ruolo, sia pure per far valere l’inesistenza o l’invalidità della notificazione delle cartelle.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che hanno enunciato due principi. Il primo riguarda l’applicazione dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ai processi pendenti, quale specificazione dell’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, con manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.

Il secondo principio attiene alla natura dinamica dell’interesse ad agire. La norma sopravvenuta incide sulla pronuncia e si applica ai giudizi pendenti, nei quali lo specifico interesse deve essere dimostrato: nelle fasi di merito con la tempestiva rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione o all’adunanza camerale.

La Corte richiama inoltre la Corte costituzionale n. 190 del 2023, che ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate sull’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.

Alla luce di tali principi, rilevata l’assenza di qualsiasi prospettazione difensiva sulla sussistenza dell’interesse ad agire, la Corte conferma la sentenza impugnata, correggendone la motivazione, e rigetta il ricorso. La soluzione in applicazione di ius superveniens giustifica la compensazione integrale delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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