Esenzione IMU prima casa: prova della dimora abituale a carico del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 9796 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IMU per l’abitazione principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, il beneficio presuppone pur sempre la sussistenza, in capo al possessore, del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale nell’immobile. La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha escluso che la nozione di abitazione principale richieda la dimora abituale e la residenza del nucleo familiare, ma non ha soppresso il requisito della dimora effettiva del possessore. In tema di agevolazioni tributarie, l’onere della prova dei presupposti che legittimano l’esenzione grava su chi la invoca, non sull’ente impositore: questi deve provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre il contribuente deve dimostrare la sussistenza dei requisiti agevolativi contestati. Il riconoscimento dell’esenzione in annualità pregresse non dimostra la dimora abituale nell’anno di imposta oggetto di contestazione.
Il Fatto
La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con cui il Comune ha preteso l’IMU per l’anno 2015, disconoscendo il diritto all’esenzione per l’abitazione principale. Il diniego si fondava sul rilievo che non era stata provata la dimora abituale nell’immobile, nonostante la contribuente vi avesse trasferito la residenza anagrafica dal 2010.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado aveva rigettato il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha respinto l’appello, osservando che il solo dato formale della certificazione anagrafica non basta a dimostrare l’effettività della dimora abituale. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso censura la sentenza impugnata assumendo che spettasse all’ente accertatore, e non alla contribuente, dimostrare che i requisiti dell’esenzione fossero venuti meno. La Corte ha ritenuto il motivo infondato.
La Corte muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, nel testo modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui richiedeva la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare. Preso atto di tale intervento manipolativo, applicabile ai giudizi pendenti, la Corte ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove nel periodo di riferimento.
Tuttavia, la Corte chiarisce che, anche dopo la citata pronuncia, l’esenzione presuppone pur sempre il duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore nell’immobile. Il beneficio spetta al possessore che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente, indipendentemente dalla residenza del coniuge in altro Comune.
Sul piano dell’onere della prova, la Corte ribadisce che l’Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, ma, in tema di agevolazioni tributarie, è chi invoca l’esenzione a dover provare i presupposti che ne legittimano la richiesta, quando sul punto vi è contestazione. La Corte d’appello, integrando la motivazione del primo giudice, ha contestato il difetto del requisito della dimora abituale, rilevando che la certificazione di residenza non dimostra l’effettività della dimora, anche perché la situazione accertata nel 2010 non può valere per l’anno in contestazione.
La Corte sottolinea, infine, che la prova del requisito agevolativo non può essere tratta dal riconoscimento dell’esenzione eventualmente operato dal Comune negli anni precedenti, trattandosi di situazione fattuale potenzialmente mutevole nel succedersi delle annualità di imposta. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., parametrata all’importo della condanna alle spese, e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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