Esclusa IVA agevolata per trasporto marittimo turistico-ricreativo (Cass. civ. Sez. 5 n. 23466 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, le prestazioni di trasporto marittimo di persone effettuate per finalità turistico-ricreative, ai sensi dell’art. 36-bis del d.l. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 91/2022, norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, godono dell’esenzione di cui all’art. 10, primo comma, n. 14, d.P.R. n. 633/1972 o dell’aliquota ridotta di cui al n. 127-novies della tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto, solo quando abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto, senza la fornitura di ulteriori servizi che non siano meramente accessori ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 633/1972. Ove le prestazioni turistico-ricreative siano indissolubilmente connesse al trasporto e non accessorie, configurandosi un’operazione unica e complessa, l’esenzione e l’aliquota ridotta sono escluse. Grava sul contribuente l’onere di dimostrare i presupposti per l’applicazione di un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di trasporto marittimo di persone, impugnava un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava, per l’anno 2012, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% in luogo di quella ordinaria del 21%, ritenendo che le prestazioni rese con due imbarcazioni non costituissero mero trasporto ma attività di natura turistico-ricreativa (crociere con aperitivi, soste per il bagno, musica, descrizione dei luoghi). La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, su appello dell’Amministrazione, lo rigettava, qualificando le prestazioni come fattispecie complessa imponibile con aliquota ordinaria. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, sollevata dall’Amministrazione per la sua natura “mista”, richiamando il principio per cui il ricorso è ammissibile se la formulazione permette di isolare le singole doglianze (Cass. n. 11152/2025). Nel merito, ha rigettato la censura con cui la contribuente lamentava la violazione delle regole sull’onere della prova, osservando che il giudice d’appello non aveva applicato i criteri di ripartizione ma aveva accertato, sulla base degli elementi probatori, che le prestazioni non costituivano mero trasporto bensì un servizio complesso turistico-ricreativo.
La Corte ha poi chiarito che, ratione temporis, trovano applicazione l’art. 10, primo comma, n. 14, d.P.R. n. 633/1972 nel testo anteriore alle modifiche di cui alla l. n. 232/2016 e il n. 127-novies della tabella A, parte III, evidenziando che la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 36-bis del d.l. n. 50/2022, avente efficacia retroattiva, estende l’esenzione e le aliquote ridotte anche alle prestazioni rese per finalità turistico-ricreative, ma solo a condizione che abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi non accessori. Richiamando la giurisprudenza unionale, ha precisato che un’operazione è unica quando due o più elementi sono strettamente connessi e formano una prestazione economica indissociabile, mentre è accessoria la prestazione che non costituisce fine a sé stante ma mezzo per fruire in migliori condizioni del servizio principale.
Quanto alla prova per presunzioni, la Corte ha ricordato che la violazione dell’art. 2729 c.c. è censurabile solo quando il giudice di merito fondi la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non quando la critica si risolva nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o in una diversa inferenza probabilistica. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva denunciato la violazione di tali canoni, ma aveva richiesto una nuova valutazione di merito degli elementi indiziari, inammissibile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, concernente la mancata pronuncia sulla causa di non punibilità per obiettive condizioni di incertezza normativa di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, la Corte ha ritenuto la censura infondata, poiché la questione era stata genericamente dedotta dalla contribuente, senza indicare le circostanze da cui emergesse l’oggettiva incertezza; in ogni caso, la questione sarebbe stata infondata, atteso che la norma di interpretazione autentica non riguarda le ipotesi in cui al trasporto si accompagnino prestazioni non accessorie, come nel caso di specie.
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Nota della Redazione
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