Danno da cose in custodia e condotta del danneggiato che interrompe il (Cass. civ. Sez. III n. 5094 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento, in applicazione anche d’ufficio dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà dell’art. 2 Cost. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata adottando le cautele normalmente attese, tanto più incidente è l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a interrompere il nesso eziologico quando quel comportamento si connoti per esclusiva efficienza causale, per essere da escludersi come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e può essere esclusa dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate dalla colpa e dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale, un Comune e il titolare di una ditta individuale per il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta, causata dallo smottamento del terreno circostante gli scavi per la rete fognaria, con frattura dell’avambraccio destro.

Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello, con sentenza n. 500 del 10/04/2019, rigettava l’appello principale e dichiarava assorbito quello incidentale condizionato. Il danneggiato propone ricorso per cassazione su sette motivi; il Comune resiste con controricorso, mentre l’impresa appaltatrice rimane intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione della giurisprudenza più recente in materia di responsabilità del custode. Il principio cardine, già affermato da Cass. n. 2482 del 01/02/2018 e ribadito da numerose pronunce successive, anche a Sezioni Unite con Cass. n. 20943 del 30/06/2022, è che la condotta del danneggiato assume rilievo causale in misura proporzionale alla prevedibilità e superabilità della situazione di pericolo.

La Corte richiama inoltre l’orientamento di Cass. n. 11152 del 27/04/2023, secondo cui la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, fondandosi sulla sola dimostrazione del nesso causale tra cosa in custodia e danno, e può essere esclusa dal caso fortuito oppure dalla rilevanza causale delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate dalla colpa e dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità dell’evento.

Su tale base, il Collegio rileva che i primi tre motivi sono inammissibili, in quanto quasi del tutto fattuali: essi contestano la lettura dei fatti operata dal giudice del merito, riproponendo censure già disattese e massime non coerenti con la fattispecie. Il secondo motivo è inammissibile perché la questione dell’applicabilità dell’art. 1227 cod. civ. è di solo diritto, non richiedendo l’instaurazione del contraddittorio. Il terzo motivo, oltre a sollecitare una diversa valutazione delle prove, incorre nella preclusione della doppia conforme.

Il quarto e il quinto motivo sono infondati: i giudici di merito hanno correttamente applicato l’art. 1227, comma 1, cod. civ. per ricostruire l’accadimento e la sua eziologia, con valutazione d’ufficio della condotta del danneggiato, mentre il comma 2 avrebbe richiesto una tempestiva costituzione e una specifica eccezione, nella specie assenti per la tardività delle costituzioni. Il sesto e il settimo motivo sono parimenti inammissibile il primo e infondato il secondo, avendo la Corte territoriale regolato le spese secondo soccombenza. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

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