Compensi all’avvocato nel giudizio di rinvio: contestazione dell’an e valore indeterminabile (Cass. civ. Sez. I n. 11262 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la negazione della validità o dell’esistenza dell’incarico professionale integra la radicale contestazione dell’an debeatur e assorbe ogni contestazione sul quantum, non essendo onere del giudice motivare sull’esatta quantificazione del credito negato in radice. Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. riguarda i fatti posti a fondamento della domanda e non l’applicazione delle regole di diritto relative alla determinazione del compenso, rimesse al potere-dovere cognitivo del giudice secondo il principio iura novit curia. Ai fini della determinazione degli onorari, la controversia introdotta davanti al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto ha valore indeterminabile, poiché causa petendi è l’illegittimità dell’atto e petitum la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali risvolti patrimoniali della vicenda. È infine inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che censuri un’argomentazione svolta ad abundantiam, non costituendo essa ratio decidendi.

Il Fatto

Un avvocato proponeva opposizione allo stato passivo di un istituto mutualistico posto in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo l’ammissione al passivo del credito professionale maturato per l’attività stragiudiziale e giudiziale svolta in suo favore davanti al giudice amministrativo, per un importo superiore a un milione e mezzo di euro.

Il Tribunale rigettava l’opposizione per carenza di ius postulandi. La Cassazione, con una prima ordinanza, accoglieva il ricorso e rinviava. In sede di rinvio il Tribunale riconosceva il diritto all’insinuazione in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., ma per una somma molto inferiore, quantificando il valore della causa come indeterminabile. Contro tale decreto il professionista proponeva nuovo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: il Tribunale avrebbe ritenuto contestato l’an debeatur, mentre l’istituto avrebbe contestato solo il presupposto processuale, e la non contestazione del quantum avrebbe dovuto condurre all’accoglimento integrale della pretesa. La Corte respinge la doglianza, osservando che la validità dell’incarico costituisce il principale fatto costitutivo del diritto al compenso e che la sua negazione implica la contestazione radicale dell’esistenza del credito.

La Corte richiama il principio secondo cui la contestazione dell’an assorbe quella sul quantum, tutte le volte in cui la quantificazione dipenda da fatti incompatibili con quelli negati (Cass. n. 761/2002). Nella specie l’istituto aveva negato ab origine la sussistenza del credito sotto il profilo della nullità degli atti compiuti dal legale rappresentante dopo l’estinzione dell’ente, con conseguente irrilevanza della mancata contestazione del quantum.

Il Collegio distingue poi i fatti sottesi alla domanda dalle regole giuridiche di quantificazione, queste ultime rimesse al giudice. La non contestazione riguarda i fatti e non i diritti: lo svolgimento della prestazione era pacifico, mentre l’entità del compenso andava determinata secondo le regole tariffarie a prescindere dalle difese delle parti. Si esclude altresì che l’ordinanza di rinvio avesse formato giudicato sul quantum, essendo rimasta impregiudicata la determinazione del compenso.

Il secondo motivo riguardava il valore della causa, che il ricorrente voleva parametrato all’intero patrimonio dell’ente. La Corte richiama l’art. 10 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 6, comma 3, d.m. n. 127/2004, e conferma la qualificazione come indeterminabile: i ricorsi davanti al giudice amministrativo miravano ad accertare la legittimità dei provvedimenti di estinzione, senza che venisse mai in discussione la delimitazione quantitativa del patrimonio. La giurisprudenza citata (Cass. n. 20727/2017; Cass. n. 21304/2016) è chiara nel ritenere indeterminabile la controversia di annullamento di un atto quando causa petendi è l’illegittimità e petitum l’eliminazione.

Il terzo motivo denunciava il travisamento dei fatti quanto ai conteggi alternativi. La Corte lo dichiara inammissibile, perché il segmento argomentativo censurato costituisce mera argomentazione ad abundantiam, non idonea a sorreggere la decisione. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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