Cessione crediti appalto pubblico e appalto a forfait: inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 5241 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006 non riserva la cessione dei crediti derivanti da contratti di appalto pubblico alle sole banche e agli intermediari finanziari, ma si limita a estendere ad essi la disciplina della legge n. 52 del 1991; la cessione in favore di soggetti privi di tali requisiti non è vietata e resta assoggettata alle norme speciali sulla cedibilità dei crediti della Pubblica Amministrazione, ove applicabili. La qualificazione del contratto come appalto a forfait o a misura costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per illogicità della motivazione. L’interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo è parimenti riservata al giudice di merito, censurabile per violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti o per incongruenza della motivazione.

Il Fatto

La società appaltatrice del servizio di pulizia e monitoraggio delle acque marine costiere e delle spiagge convenne in giudizio la Regione per ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo, delle maggiori prestazioni eseguite, di un indennizzo e il risarcimento dei danni per l’illegittimo recesso. Il contratto, stipulato all’esito di procedura ad evidenza pubblica, prevedeva la facoltà di interruzione dopo il primo o il secondo anno in caso di mancato rifinanziamento del capitolo di bilancio regionale.

Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Catanzaro respinse l’impugnazione, escludendo il difetto di legittimazione della cessionaria del credito e qualificando il rapporto come appalto a forfait, con conseguente irrilevanza degli errori di calcolo e dei lavori asseritamente aggiuntivi. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la Regione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale, logicamente prioritario perché investe la legittimazione della ricorrente. Secondo la Corte, l’art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006 non vieta la cessione dei crediti da appalto pubblico in favore di soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari; la norma si limita a estendere a tali crediti la disciplina della legge n. 52 del 1991, applicabile solo quando il cessionario possieda quei requisiti. Poiché non è intervenuta l’abrogazione delle norme speciali, il trasferimento verso altri soggetti resta regolato dall’art. 9 della legge n. 2248 del 1865, all. F, e dagli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923. I giudici di merito hanno però correttamente escluso l’applicabilità di queste ultime, avendo il rapporto di appalto già avuto conclusione e riguardando tali disposizioni solo l’Amministrazione statale.

Quanto al ricorso principale, vengono dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo. Il giudice di merito ha qualificato il contratto come appalto a forfait valorizzando la formula «chiavi in mano» e la clausola che includeva nel corrispettivo ogni attività connessa. Si tratta di giudizio di fatto insindacabile, non essendo stati dedotti la violazione dei canoni di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. né vizi logici della motivazione; la ricorrente contrappone solo la propria lettura.

Inammissibili anche il terzo e il quarto motivo. I lavori aggiuntivi non risultano ordinati né ratificati dalla stazione appaltante, e ai Comuni era affidato solo il compito di individuare le aree da bonificare e di verificare l’esecuzione. Il parere del Settore legale regionale non ha efficacia vincolante. Il decreto assessoriale, revocato da quello presidenziale, non ha valore sanante.

E’ infine inammissibile il quinto motivo sull’illegittimo recesso: l’art. 14 del contratto prevedeva durata corrispondente alla stagione estiva, e l’appaltatrice non poteva invocare un affidamento sul rinnovo. Inconferenti i richiami agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che non consentono di contestare il contenuto negoziale liberamente concordato.

La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso principale, rigetta quello incidentale e condanna la ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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