Giudicato esterno deducibile in cassazione e sanzione per lite temeraria (Cass. civ. Sez. V n. 5243 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno, per la sua capacità espansiva nel processo tributario, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione. La deduzione resta subordinata al rispetto del principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve riportare puntualmente gli atti difensivi e la certificazione del passaggio in giudicato, non essendo il giudice di legittimità legittimato ad autonome ricerche. La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, con rinvio al processo verbale di constatazione regolarmente consegnato, soddisfa l’obbligo di cui agli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, senza che l’Ufficio debba riportare le prove poste a fondamento della pretesa. Infine, la definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. comporta l’applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., sanzione che prescinde dalla costituzione dell’intimato.
Il Fatto
Il contribuente, esercente attività di commercio di articoli da regalo e piccoli elettrodomestici, impugna in cassazione la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva confermato un avviso di accertamento emesso dall’Ufficio, previo processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con cui erano stati contestati maggiori ricavi ai fini Irpef, Irap e Iva per l’anno 1987.
Il ricorrente deduce otto motivi, incentrati sulla mancata considerazione del giudicato esterno formatosi su una sentenza di altra Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato il medesimo avviso, sulla motivazione per relationem dell’atto impositivo e sul metodo di determinazione induttiva del reddito. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della valenza del giudicato esterno dedotto in memoria. Il principio affermato è che tale giudicato, utilizzabile nel processo tributario per la sua capacità espansiva, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione. Il Collegio richiama, sul punto, i propri precedenti n. 2617 del 2015, n. 24531 del 2017 e n. 991 del 2023.
Su tale premessa si innesta l’esame dei primi motivi, dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e specificità. La Corte ribadisce che, per dedurre un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., il ricorrente deve riportare puntualmente nei loro esatti termini la domanda o l’eccezione, indicando l’atto difensivo in cui fu proposta, poiché il giudice di legittimità non può procedere ad autonome ricerche sugli atti di merito. Nella specie il contribuente non ha trascorso la memoria con cui avrebbe eccepito in appello il giudicato, né tale questione emerge dalla sentenza impugnata; manca inoltre la certificazione del passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. La mancata contestazione della controparte, precisa il Collegio, non equivale ad ammissione della circostanza.
Quanto al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ricorda che esso concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo, che sia stato oggetto di discussione e risulti dal testo della sentenza o dagli atti. Il ricorrente deve indicare il fatto, il dato da cui esso risulta, il come e il quando della discussione e la sua decisività, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Nella specie la censura investe questioni e argomentazioni, non un fatto storico, e opera inoltre il limite della pronuncia doppia conforme ex art. 348-ter cod. proc. civ.
La denuncia di motivazione apparente è dichiarata manifestamente infondata. La sentenza impugnata, pur sintetica, espone le ragioni del rigetto e supera il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., avendo la Commissione Tributaria Regionale valutato le censure sull’atto impositivo e sulla decisione di primo grado.
Sulla motivazione per relationem dell’avviso, la Corte enuncia il principio secondo cui l’atto soddisfa l’obbligo motivazionale ogni qualvolta ponga il contribuente in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum debeatur. Il rinvio al processo verbale regolarmente consegnato è sufficiente, non essendo richiesta autonoma valutazione dell’Ufficio, come affermato nei precedenti n. 27800 del 2019, n. 32957 del 2018 e n. 28135 del 2023. Il Collegio distingue così l’esistenza della motivazione, requisito formale di validità ex art. 7 della legge n. 212 del 2000, dall’accertamento probatorio dei fatti costitutivi della pretesa.
Da ultimo, la Corte applica l’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., e condanna il ricorrente al pagamento di € 800,00 in favore della cassa delle ammende, prescindendo dalla costituzione dell’Agenzia intimata, atteso il carattere pacifico dei principi applicati e la manifesta infondatezza del ricorso.
Nota della Redazione
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