Opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali e mutamento di rito (Cass. civ. Sez. III n. 9722 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta in cassazione, ma a condizione che gli elementi posti a suo fondamento emergano con ogni evidenza dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato. Spetta alla parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio, per l’esistenza di altri coeredi, fornire la prova della loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all’eredità. La mancata conversione del rito sommario in rito ordinario è rimessa alla discrezionalità del giudice e non può costituire motivo di nullità del giudizio di primo grado se la parte non allega il concreto pregiudizio derivatone al diritto di difesa e alla decisione di merito.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio il professionista e lo studio legale associato proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto il pagamento di un compenso professionale fondato su un incarico conferito nel settembre 2016, pari a euro 140.075,52. L’opponente eccepiva l’inefficacia dell’incarico, deduceva di aver effettuato molteplici pagamenti e proponeva domanda riconvenzionale per responsabilità professionale.
I convenuti chiedevano il mutamento del rito ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 250/2011. Il Tribunale disponeva la conversione in rito sommario, confermava il decreto ingiuntivo e rigettava la riconvenzionale. Subentrati gli eredi dell’originario opponente, proponevano ricorso per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti lamentavano la nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una terza erede. La Corte rigetta la censura richiamando il principio secondo cui, quando il processo prosegue ad opera di soggetto che assume la qualità di erede, è la controparte che eccepisce la non integrità del contraddittorio a doverne fornire la prova (Cass. n. 852/1985; Cass. n. 2774/1997; Cass. n. 13571/2006). Il difetto è deducibile per la prima volta in legittimità solo se emerge dagli atti già acquisiti in merito e non si è formato il giudicato (Cass. n. 17581/2007; Cass. n. 26388/2008; Cass. n. 3024/2012). Nel caso concreto la qualità di erede non è mai stata dedotta in appello e la prova non può essere acquisita in cassazione tramite l’art. 372 cod. proc. civ.
Con il secondo e il terzo motivo si censurava il mancato passaggio al rito ordinario e la mancata sospensione per pregiudizialità penale. La Corte ribadisce che la scelta di non convertire il rito è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non integra nullità (Cass. n. 22159/2019). Il ricorso che lamenti un mero vizio processuale senza allegare il pregiudizio concreto è inammissibile (Cass. n. 26419/2020). Quanto alla sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., la stessa allegazione dei ricorrenti escludeva l’esercizio dell’azione penale, essendovi stata solo iscrizione nel registro degli indagati.
I motivi quarto, quinto, sesto e settimo investivano la valutazione delle prove e la dedotta contraddittorietà della motivazione. La Corte richiama il principio per cui interpretazione e valutazione del materiale probatorio sono riservate al giudice di merito (Cass. n. 17168/2012; Cass. n. 5595/2014; Cass. n. 3980/2015; Cass. n. 14715/2016): censure volte a una rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
Con l’ottavo e il nono motivo si deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dei doveri di diligenza dell’avvocato. La Corte li tratta congiuntamente e li dichiara inammissibili, per genericità e per mancata indicazione delle fasi in cui i temi sarebbero stati dedotti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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