Inammissibile il ricorso che mescola violazione di legge e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. I n. 5240 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetta una medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di norme di diritto sostanziali e processuali e il vizio di motivazione. La prima suppone accertati gli elementi di fatto; il secondo intende rimetterli in discussione. L’accertamento della data certa di una scrittura privata non autenticata e l’idoneità di fatti equipollenti a quelli dell’art. 2704 cod. civ. costituiscono compito del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità ove correttamente motivato. La denunciata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando valuti diversamente le prove di parte.

Il Fatto

La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione del proprio credito al passivo di un fallimento. Il giudice delegato aveva respinto la domanda per mancanza di prova della data certa anteriore al fallimento. Proposta opposizione ex art. 98 legge fallimentare, il tribunale l’aveva rigettata: le scritture contabili, pur ritualmente tenute ex art. 2710 cod. civ., non sono opponibili al curatore, che nel procedimento di verifica assume la posizione di terzo; le fatture, provenienti da soggetto terzo, non provano la consegna della merce né hanno data certa ex art. 2704 cod. civ.; la prova testimoniale dedotta era irrilevante o inammissibile perché vertente sulla data di formazione delle fatture. Nemmeno la raccomandata asseritamente contenente il riconoscimento del debito risultava idonea, per assenza di timbro postale sul corpo della missiva e di prova sulla sua identificazione con la comunicazione a mezzo pec.

La società ha proposto ricorso in tre mezzi, illustrato da memoria, cui il fallimento ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili tutti i motivi, formulati in modo confuso e aspecifico. Il ricorso per cassazione deve articolarsi in censure riconducibili in maniera immediata a uno dei motivi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., senza formule sacramentali ma con chiara individuazione dei vizi prospettati, secondo il principio di Cass. Sez. Un. 32415/2021. Non è ammissibile prospettare la stessa questione sotto profili incompatibili: la violazione di legge suppone accertati gli elementi di fatto, il vizio di motivazione li rimette in discussione. Ove la violazione di legge sia mediata dalla denuncia di omessa considerazione di un fatto decisivo, si versa in una questione di merito non sindacabile.

La Corte richiama l’orientamento consolidato sulla inammissibilità del motivo congegnato in forma inestricabilmente combinata, citando numerosi precedenti. L’accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e l’idoneità di fatti equipollenti ex art. 2704 cod. civ. spettano al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in legittimità ove correttamente motivata (Cass. 35192/2022, 1520/2021, 4104/2017). Le censure, mirando a una diversa valutazione degli elementi probatori, trasformano surrettiziamente il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito, come escluso da Cass. Sez. Un. 34476/2019.

Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., la violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa, fuori dai poteri officiosi. Non è ammesso dolersi che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, trattandosi di attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022). La pretesa violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. ricorre solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il prudente apprezzamento; quando invece si deduca che lo ha male esercitato, la censura è ammissibile solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione individuati da Cass. Sez. Un. 8053/2014, non ricorrenti nella specie.

Infine, la soppressione dell’obbligo di bollatura e vidimazione delle scritture contabili non riveste valore decisivo. Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese e l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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