Usura bancaria, TEG e capitalizzazione degli interessi nel calcolo (Cass. civ. Sez. I n. 5282 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell’apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra gli interessi maturati nel periodo e il capitale depurato degli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l’andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione sia legittimamente operata a norma dell’art. 120, comma 2, t.u.b., nel testo anteriore alla modifica dell’art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013, e della delibera CICR del 9 febbraio 2000. La capitalizzazione degli interessi passivi costituisce comunque un costo del credito e rientra nelle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Il ricorrente che contesti la formula seguita dal giudice di merito è onerato di specificità: deve indicare il criterio alternativo e le concrete conseguenze che ne deriverebbero sull’accertamento dell’usura.
Il Fatto
Il correntista, una società titolare di un mangimificio, insieme ad alcuni fideiussori, conviene in giudizio la banca per accertare il saldo di alcuni conti correnti sui quali assumeva essere stati addebitati interessi anatocistici e usurari, oltre a commissioni non dovute. L’istituto di credito si costituisce e propone domanda riconvenzionale per il saldo negativo di due rapporti.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva prima e definitiva poi, accoglie parzialmente le tesi della banca e condanna la società e i fideiussori al pagamento di una somma, operata la compensazione tra i saldi. La Corte di appello respinge il gravame. I soccombenti ricorrono per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte si pronuncia anzitutto su due eccezioni preliminari della controricorrente. Quanto alla procura ad litem, non rileva che essa non compaia nella copia notificata, essendo sufficiente la sua presenza nell’originale, secondo il principio di Cass. Sez. U. n. 35466 del 2021. Quanto alla qualità di erede di uno dei ricorrenti, il successore che ricorra in cassazione deve allegare e provare la propria legitimatio ad causam, con rilievo della mancanza anche d’ufficio; nel caso concreto, però, la ricorrente era comunque legittimata autonomamente, essendo stata parte del grado di appello.
Sul primo e sul secondo motivo, svolti cumulativamente, la Corte accoglie. Le rimesse erano state qualificate ripristinatorie dal giudice di primo grado e l’affermazione non è smentita in appello: rispetto a esse alcuna prescrizione può maturare prima della cessazione del rapporto, potendosi parlare di pagamento solo dopo l’estinzione del saldo finale, secondo Cass. Sez. U. n. 24418 del 2010. Il tema del dies a quo, questione di puro diritto, era rilevabile d’ufficio.
Il terzo e il quarto motivo, parimenti accolti, riguardano i rapporti riconducibili a un diverso istituto di credito incorporato. La Corte verifica direttamente gli atti processuali, stante la natura processuale del vizio, e constata che la sentenza definitiva aveva respinto la domanda sul TEG e che gli appellanti avevano impugnato anche la pronuncia parziale: nessun giudicato implicito poteva quindi formarsi.
Il quinto motivo, sul metodo di calcolo del tasso effettivo globale, è respinto. La ricorrente sosteneva che ai numeri debitori andasse iscritto il capitale puro, escludendo gli interessi capitalizzati, con ciò valorizzando l’incidenza dell’anatocismo. La Corte ricorda il principio di Cass. n. 33964 del 2022: la capitalizzazione degli interessi passivi è costo del credito e va computata nel test di usura. Una formula che al denominatore ponga il solo capitale è coerente con un contratto senza capitalizzazione, non con uno in cui essa è stata legittimamente pattuita. Le istruzioni della Banca d’Italia non vincolano il giudice, ma chi ne contesta l’applicazione deve dimostrare in concreto che il criterio alternativo avrebbe fatto emergere il superamento della soglia.
Il sesto motivo è fondato. La banca aveva prodotto documenti contrattuali con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. La sentenza impugnata aveva giustificato la produzione con la precedente istanza di esibizione degli attori. La Corte esclude che l’istanza di esibizione degli attori valga come tacito consenso alla tardività: le preclusioni istruttorie tutelano interessi generali e la loro violazione è rilevabile d’ufficio. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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