Detrazione IVA piena per immobili abitativi acquistati prima del 4 luglio 2006 (Cass. civ. Sez. V n. 5283 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione IVA, la disciplina transitoria introdotta dall’art. 35, comma 9, d.l. n. 223 del 2006 — che esclude la rettifica della detrazione per i fabbricati diversi da quelli strumentali posseduti alla data del 4 luglio 2006 — comporta che l’imposta assolta sugli acquisti di immobili abitativi perfezionati anteriormente a tale data resta detraibile integralmente. Il contribuente che realizza solo operazioni imponibili non è tenuto, fino al 4 luglio 2006, ad alcuna riduzione provvisoria della detrazione, neppure in applicazione del meccanismo del pro-rata. Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può rimettere in discussione l’accertamento di fatto operato con l’esame della documentazione prodotta, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
Il Fatto
Nel corso del 2006 una società operante nel settore immobiliare, poi incorporata in altra società, acquistò immobili strumentali e abitativi per un importo complessivo di oltre 15 milioni di euro, con IVA portata in detrazione. Ritenendo rilevanti ai fini del pro-rata anche le operazioni attive aventi ad oggetto immobili abitativi posseduti al 4 luglio 2006, la contribuente aveva detratto l’imposta solo nella misura del 65 per cento e aveva poi chiesto a rimborso il residuo 35 per cento, pari a oltre 745.000 euro.
Entrambi i gradi di merito si erano conclusi sfavorevolmente alla società. La Cassazione, con una precedente pronuncia, aveva riconosciuto la correttezza della tesi posta a base della domanda di rimborso. Riassunto il giudizio, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia aveva accolto il ricorso della contribuente annullando il diniego dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., per avere il giudice di rinvio omesso l’indagine demandatagli sulla natura degli immobili oggetto della norma di favore. Il motivo è inammissibile: la Corte rileva che il giudice di merito ha effettivamente ritenuto offerta prova sufficiente della natura residenziale dei beni attraverso le fatture di acquisto, gli atti notarili e le visure catastali prodotte in giudizio.
Tali risultanze documentali — relative, per una parte, ad acquisti di immobili abitativi perfezionati prima del 4 luglio 2006 in regime di imponibilità e, per altra parte, a fabbricati strumentali — recano conferma della natura abitativa degli immobili. L’accertamento di fatto risulta operato con l’esame della documentazione e non è contrastato da alcuna specifica trascrizione in ricorso. Esso è pertanto intangibile in sede di legittimità, non essendo consentita la rivalutazione del materiale probatorio.
Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione degli obblighi di motivazione, assumendo che il giudice di merito abbia utilizzato una formula vaga senza esaminare gli elementi peculiari della fattispecie. Il motivo è infondato: dalla sentenza impugnata emergono l’importo complessivo degli acquisti, l’IVA portata in detrazione e la differenza oggetto di rimborso, con indicazione analitica delle fatture riferibili agli immobili abitativi e a quelli strumentali. L’iter logico-giuridico seguito risulta quindi illustrato con adeguata chiarezza.
La Corte richiama il proprio precedente n. 12502 del 2021, secondo cui la disciplina transitoria — specificamente rivolta agli immobili diversi da quelli strumentali posseduti alla data del 4 luglio 2006 — fa salva la piena detrazione sia dell’IVA derivante da acquisti di immobili strumentali, sia di quella relativa a immobili non strumentali, quali quelli abitativi o residenziali. Il passaggio motivazionale attinto dal ricorrente è la mera ritrascrizione del principio enunciato in quella pronuncia: fino al 4 luglio 2006 l’IVA detratta resta integralmente detraibile, senza alcuna riduzione.
Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e il travisamento della prova. È anch’esso inammissibile, sia per la contraddizione rispetto alle argomentazioni del primo motivo, sia perché sollecita una rivalutazione di merito non consentita in Cassazione. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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