Termine lungo di impugnazione e autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 10342 del 19.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di termine lungo di impugnazione, l’art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009. Resta quindi fermo il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non è rispettato quando il motivo faccia rinvio agli atti del fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto, essendo indispensabile che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati e sia segnalata la loro presenza negli atti di merito. Le spese sostenute dal controricorrente cui il ricorso sia stato notificato al mero scopo di litis denuntiatio sono irripetibili, non essendo questi contraddittore del ricorrente.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’esecuzione dei lavori di costruzione di un padiglione chirurgico di una struttura ospedaliera siciliana. La curatela fallimentare dell’impresa appaltatrice aveva agito nei confronti dell’amministrazione regionale per il pagamento delle somme iscritte in riserve negli atti contabili dell’appalto.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 250/2012, aveva accolto in parte le domande. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1773/2018, ha parzialmente riformato la decisione riconoscendo il maggior danno da debito di valore ex art. 1224, secondo comma, cod. civ.. Avverso tale pronuncia la curatela ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. L’amministrazione regionale e la struttura ospedaliera hanno resistito con controricorso; l’azienda ospedaliera ha eccepito la tardività del ricorso e ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. Dall’esame degli atti risulta che la sentenza d’appello non è stata notificata. Deve pertanto trovare applicazione il termine lungo annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., poiché l’atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato nell’anno 2000, dunque prima dell’entrata in vigore dell’art. 46 della legge n. 69/2009. La notificazione del ricorso, avvenuta il 10.09.2019, è tempestiva tenuto conto della sospensione feriale. L’eccezione è rigettata.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la riduzione del termine da un anno a sei mesi opera per i giudizi instaurati, e non per le impugnazioni proposte, dal 4 luglio 2009. Vengono citate Cass. n. 6784/2012, Cass. n. 14267/2015, Cass. n. 20269/2023 e Cass. n. 1778/2025.
Nel merito, i primi due motivi denunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ. e l’omesso esame di fatto decisivo. La Corte li dichiara inammissibili per genericità: la ricorrente non ha precisato a quali difese la sentenza non avrebbe risposto né quali rilievi all’operato del consulente tecnico d’ufficio fossero stati trascurati. Sul punto richiama Cass. n. 6769/2022, Cass. n. 12481/2022 e Cass. n. 11325/2023 in tema di autosufficienza.
Anche i motivi dal terzo al settimo, relativi alle singole riserve iscritte, sono dichiarati inammissibili. La Corte rileva che la sentenza d’appello si è fatta carico dei rilievi della consulenza tecnica di parte, disattendendoli puntualmente. Le censure, pur formalmente dirette a denunciare l’inosservanza dell’obbligo di motivazione, mirano in realtà a ottenere una rivisitazione della valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla revisione prezzi, la Corte conferma che il diritto dell’appaltatore sorge solo dal riconoscimento da parte dell’amministrazione, non potendo le circolari regionali incidere su norme primarie cogenti.
Sul regolamento delle spese, la Corte osserva che la notificazione del ricorso all’azienda ospedaliera è stata effettuata al mero scopo di litis denuntiatio, senza alcuna domanda nei suoi confronti. Richiamando Cass. n. 8491/2023, dichiara irripetibili le spese sostenute da tale controricorrente. Il ricorso è rigettato con condanna della curatela alle spese nei confronti del solo Assessorato e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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