Giurisdizione, errore interpretativo del giudice amministrativo non integra eccesso di potere (Cass. civ. Sez. Un. n. 34154 del 26.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra eccesso di potere giurisdizionale, e non è pertanto censurabile dinanzi alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost., l’errata interpretazione o la mancata applicazione di norme sostanziali e processuali da parte del giudice amministrativo. Rientrano nei motivi inerenti alla giurisdizione soltanto l’invasione della sfera riservata ad altri poteri, l’invasione della sfera altrui di giurisdizione, l’esplicazione di un sindacato di merito in luogo del solo sindacato di legittimità e il mancato esercizio della giurisdizione fondato sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto di funzione giurisdizionale. Il controllo del limite esterno della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice speciale, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo, atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato espulso dalla regata storica con provvedimento del Comune di Venezia, adottato dopo un controllo che ne aveva accertato la positività antidoping. Il provvedimento irrogava una squalifica di tredici mesi. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al giudice amministrativo.
Il TAR Veneto accoglieva in parte il ricorso, riducendo la sanzione a tre mesi. Il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello principale e quello incidentale, confermando la riduzione e ritenendo applicabile il regolamento comunale delle regate di voga alla veneta, non la normativa CONI antidoping. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, sostenendo che la mancata applicazione della normativa sportiva antidoping integrasse un vulnus ai limiti esterni della giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite ricostruiscono in via preliminare l’ambito dei motivi inerenti alla giurisdizione, richiamando il proprio orientamento costante (Sezioni Unite n. 30605 del 2024): l’invasione della sfera riservata agli altri poteri, l’invasione della sfera altrui di giurisdizione, il sindacato di merito esercitato in luogo del solo controllo di legittimità e il mancato esercizio della giurisdizione per erroneo presupposto che la materia sia sottratta alla funzione giurisdizionale.
Su tale base la Corte esclude che l’errata interpretazione delle norme sostanziali e processuali possa integrare detti vizi, perché l’errore in procedendo o in iudicando non investe la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma solo la legittimità del suo esercizio (richiamate Sezioni Unite n. 27160 del 2023, n. 18539 del 2023 e n. 4284 del 2023).
La Corte precisa poi che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018, lo sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera del legislatore sussiste solo quando il giudice applichi una norma inesistente da lui stesso creata (Sezioni Unite n. 24280 del 2025). Il controllo del limite esterno della giurisdizione, affidato alla Cassazione dall’art. 111, comma ottavo, Cost., non comprende il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, potendo queste semmai integrare errori in iudicando o in procedendo anche in contrasto con il diritto dell’Unione europea o della CEDU, senza però superare i limiti istituzionali del controllo (Sezioni Unite n. 10078 del 2023; n. 12586 del 2019).
Nel caso concreto nessuna delle ipotesi di sconfinamento è ravvisabile: il ricorrente lamenta in sostanza la mancata applicazione delle disposizioni CONI in luogo del regolamento comunale, doglianza che attiene al merito dell’interpretazione e non ai limiti esterni della giurisdizione. La negazione in concreto della tutela, derivante da un’erronea interpretazione delle norme sostanziali, non può di per sé integrare rifiuto di giurisdizione, che ricorre solo quando il giudice speciale affermi in astratto l’assenza di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Sezioni Unite n. 27174 del 2022; n. 32773 del 2018; n. 10087 del 2020; n. 19175 del 2020). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., oltre al raddoppio del contributo unificato ove spettante.
Nota della Redazione
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