Morte del difensore e termine lungo breve per l’impugnazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5300 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, una volta instaurato il rapporto processuale, la morte del difensore non determina l’applicazione degli artt. 299 ss. cod. proc. civ., con la conseguenza che il ricorso resta validamente proposto e il termine per impugnare non è sospeso né interrotto. La tardività del ricorso per cassazione rispetto al termine lungo è rilevabile d’ufficio, trattandosi di questione di ordine pubblico processuale. Il rilievo officioso è sottratto alla regola dell’art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., che impone la provocazione del contraddittorio solo quando la Corte decida nel merito.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, già dipendenti del Ministero e transitati presso un ente pubblico di ricerca, hanno agito in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto al superiore inquadramento e al mantenimento dell’anzianità di servizio maturata nel comparto di provenienza, con le conseguenti differenze retributive. Il Tribunale ha respinto le domande e la Corte di Appello ha confermato la decisione, escludendo sia il diritto al superiore inquadramento sia quello al riconoscimento dell’anzianità, e ritenendo legittima la scelta operata nella definizione delle tabelle di equiparazione.
Due dei lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. L’ente ha resistito con controricorso; gli altri sono rimasti intimati. La questione decisiva si sposta però sul piano processuale.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che nelle note finali i difensori dei ricorrenti hanno dedotto il decesso del proprio collega, avvenuto nel 2019. Richiamando un orientamento consolidato, la Corte osserva che nel giudizio di cassazione, dopo l’instaurazione del rapporto processuale, in caso di morte o di perdita della capacità della parte o del difensore non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 299 ss. cod. proc. civ. La vicenda relativa al difensore è dunque priva di effetti sul termine di impugnazione.
La sentenza impugnata risulta pubblicata il 3.5.2017. Ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis perché il giudizio di primo grado è iniziato nel 2011, in mancanza di notifica il termine lungo per impugnare era di sei mesi.
Il ricorso per cassazione è datato 4.12.2017 ed è stato avviato per la notifica in pari data: oltre la scadenza del termine semestrale. Sul punto la Corte richiama il principio della sospensione feriale, affermando che l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione dei termini processuali, a norma della legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, opera anche con riferimento ai giudizi di Cassazione, comprese le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 749/2007.
La Corte ribadisce poi che la tardività del ricorso deve essere rilevata d’ufficio, e che tale rilievo è sottratto alla regola dell’art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., da riferire soltanto all’ipotesi in cui la Corte ritenga di decidere nel merito. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso perché proposto oltre la scadenza del termine semestrale, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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