Inammissibile il ricorso notificato tardivamente dopo il fallimento del primo tentativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1151 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito civile, la parte che ha richiesto la notifica dell’impugnazione e ne apprenda l’esito negativo per ragioni a lei non imputabili deve attivarsi con immediatezza per riprendere il procedimento notificatorio, completandolo entro un termine pari alla metà di quelli previsti dall’art. 325 cod. proc. civ. per ciascun mezzo di impugnazione, salvo circostanze eccezionali di rigorosa prova. L’onere di provare l’osservanza del termine e la ricorrenza di cause ostative al suo decorso incombe sull’impugnante, con la conseguenza che l’incertezza sugli esiti del primo tentativo ricade in suo danno e determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con addebito della soccombenza al solo ricorrente principale.
Il Fatto
Una società partecipata da un ente pubblico aveva ricevuto più avvisi di addebito per la contribuzione previdenziale cd. minore, relativa a CIGO, CIGS e mobilità, oltre che per la CUAF. La società eccepiva l’esonero in ragione del regime contributivo sostitutivo cui era iscritta e della propria natura pubblica.
La Corte d’appello aveva escluso la sussistenza del debito, ritenendo operante la regola dell’esonero per le imprese industriali degli enti pubblici e compensabili le somme pretese a titolo di CUAF con quanto erogato ai dipendenti. L’INPS ha proposto ricorso principale per cassazione con due motivi; la società ha resistito con ricorso incidentale articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare i motivi, il Collegio affronta una questione preliminare, sollevata anche d’ufficio e oggetto di contraddittorio in udienza: la tempestività del ricorso principale. La sentenza impugnata risale al 7 maggio 2021 e il ricorso introduttivo del giudizio al 2016.
L’INPS aveva chiesto una prima notifica il 17 novembre 2021, ma il plico, spedito il giorno successivo, non era stato consegnato e la notificazione non si era perfezionata. Una seconda notifica è stata richiesta il 14 gennaio 2022, quando il termine per impugnare era ormai spirato.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 14594 del 2016, confermato da pronunce conformi tra cui Cass. n. 17577 del 2020: la parte che ha richiesto la notifica, fallito il primo tentativo per ragioni non imputabili, deve riattivare il procedimento con immediatezza, entro un limite pari alla metà dei termini dell’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di rigorosa prova.
Nel caso concreto l’Istituto non ha offerto elementi certi per conservare gli effetti della prima richiesta. In particolare, è rimasta priva di prova l’affermazione difensiva secondo cui la conoscenza dell’esito negativo sarebbe pervenuta solo nel gennaio 2022. L’onere della prova della tempestività e dell’ammissibilità grava sull’impugnante: il suo mancato assolvimento comporta l’inammissibilità del gravame, rilevabile anche d’ufficio, come affermato da Cass. n. 20054 del 2023.
L’inammissibilità del ricorso principale travolge quello incidentale, divenuto tardivo e perciò inefficace ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.. Su questa base le spese seguono la soccombenza, interamente addossata al ricorrente principale: il ricorso incidentale tardivo diviene tamquam non esset e la sua mancata disamina non consente di configurare alcuna soccombenza della controricorrente. Il principio è ribadito in continuità con un consolidato indirizzo, richiamato anche dalle Sezioni Unite n. 32091 del 2023. Restano ferme le conseguenze sul contributo unificato, dovuto solo dal ricorrente principale.
Nota della Redazione
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