Inammissibile il travisamento della prova dopo doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17216 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Se invece il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 o 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Ne consegue l’inammissibilità della censura che, deducendo il travisamento, non si conformi a tale ripartizione dei rimedi.
Il Fatto
Una lavoratrice, dipendente di una società radiotelevisiva con inquadramento di assistente alla regia, agiva in giudizio per l’accertamento del diritto al superiore inquadramento come aiuto regista e alla condanna della società al pagamento delle differenze retributive. La domanda riguardava il periodo successivo al ripristino del rapporto, disposto da una precedente sentenza intervenuta sull’illegittima apposizione del termine a una serie di contratti, e comunque il periodo dal gennaio 2006 in avanti.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava la decisione. La lavoratrice proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a otto motivi, mentre la società resisteva con controricorso. Entrambe le parti depositavano memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per mancato rilievo della non contestazione e per omesso esame della documentazione. Il motivo è inammissibile: la deduzione sul principio di non contestazione non è autosufficiente, mancando la trascrizione degli atti processuali di riferimento. Quanto ai documenti, una censura ex artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo sull’illecita introduzione di prove non dedotte o sulla disattenzione di prove legali.
Il secondo e il sesto motivo sono del pari inammissibili, perché sollecitano un rinnovato apprezzamento del materiale probatorio, estraneo al controllo di legittimità, e non rispettano l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. La Corte ribadisce che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del convincimento e scegliere le risultanze idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Il terzo motivo investe l’interpretazione dell’atto di parte, riservata al giudice di merito e sindacabile solo per vizio di motivazione; l’erronea interpretazione della domanda non è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e nel caso di specie il sindacato è comunque precluso dalla doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il quarto motivo è anch’esso inammissibile per la medesima preclusione. Il precedente invocato dalla ricorrente è rimasto isolato e deve ritenersi superato dall’arresto delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, ovvero, se il fatto probatorio è punto controverso, nei vizi ex art. 360, nn. 4 o 5, cod. proc. civ.
Il quinto motivo è inammissibile perché sollecita un sindacato estraneo al giudizio di legittimità, con contenuto documentale non trascritto né riassunto. Il settimo e l’ottavo motivo, infine, sono infondati: la motivazione meramente apparente non è ravvisabile, poiché i presupposti fattuali e giuridici del decisum risultano agevolmente percepibili. La Corte d’appello ha ritenuto che la lavoratrice non avesse dimostrato lo svolgimento prevalente delle mansioni superiori, risultando le attività descritte meramente routinarie e tipiche dell’assistente alla regia. Al rigetto consegue la condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.