Fideiussore dello spedizioniere doganale ha surrogazione verso l’importatore (Cass. civ. Sez. III n. 5314 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando lo spedizioniere doganale, eseguendo le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce anche in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest’ultimo, si avvale della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali ai sensi degli artt. 78 e 79 d.P.R. n. 43/1973 e stipula con una società di assicurazioni una polizza fideiussoria, a tale società, escussa dall’Amministrazione finanziaria, spetta il diritto di surrogazione e regresso ex artt. 1949-1951 cod. civ. nei confronti del proprietario-importatore, soggetto passivo del rapporto tributario. È irrilevante che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti per il comportamento illecito dello spedizioniere, poiché tale circostanza incide solo sul rapporto interno tra spedizioniere e importatore. La contestazione dell’accertamento del giudice di merito, in assenza di vizi di legittimità, integra censura di fatto e il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
Una compagnia assicurativa, poi incorporata in altra società, otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti dell’importatore per il rimborso dei diritti doganali versati per merce importata dalla Turchia, essendo la compagnia fideiussore dello spedizioniere. L’importatore proponeva opposizione, chiedendo anche la manleva verso la società ritenuta effettivo spedizioniere.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e dichiarava improcedibile la domanda di manleva; la Corte d’appello di Bari confermava, con sentenza depositata il 4 giugno 2021. L’importatore proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, cui la società controricorrente resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente perché connessi, denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 1201, 1203 n. 3, 1949, 1951 e 1717 cod. civ. e degli artt. 78 e 79 d.P.R. n. 43/1973, nonché omessa e contraddittoria motivazione. Il ricorrente sosteneva che il rapporto di subdelega, presupposto delle Sezioni Unite richiamate dal giudice di appello, non fosse mai stato allegato né provato, e che la bolletta doganale nulla dimostrasse.
La Corte rileva che il giudice d’appello ha correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite n. 499 e 500 del 1993, secondo cui il fideiussore che sia stato escusso dall’Amministrazione finanziaria ha diritto di surrogazione e regresso verso il proprietario-importatore, anche quando l’operazione sia stata eseguita dallo spedizioniere in forza di subdelega dal mandatario dell’importatore.
Il passaggio decisivo riguarda il comportamento illecito dello spedizioniere: la Corte ribadisce che l’inadempimento dello spedizioniere, che non abbia versato alla Dogana le somme ricevute dall’importatore, non incide sul debito d’imposta né sulla fideiussione, ma solo sul rapporto interno tra spedizioniere e importatore. Il fideiussore resta quindi legittimato al recupero in via surrogatoria.
La Corte richiama altresì il consolidato orientamento conforme, citando le Cass. ord. n. 19362/2017, Cass. ord. n. 4570/2018 e Cass. ord. n. 2454/2020. Osserva inoltre che la corte di merito ha illustrato nelle pagine 4-7 della sentenza impugnata il sostegno probatorio dell’esistenza della subdelega e dell’esecuzione dell’operazione doganale.
La censura del ricorrente si risolve in una contestazione dell’accertamento compiuto dal giudice d’appello, proposta come se il giudizio di legittimità fosse un terzo grado di merito. I motivi sono perciò inammissibili, con condanna del ricorrente alle spese di cassazione e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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