Prescrizione decennale per i medici specializzandi dalla legge n. 370 del 1999 (Cass. civ. Sez. III n. 27939 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, sul compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. L’art. 11 di tale legge ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo ai beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo così definitivo l’inadempimento residuo dello Stato e ragionevolmente certa, per gli esclusi, la cessazione di ulteriori atti di adempimento. Il dies a quo non può essere differito per effetto di asserite incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione o sull’individuazione del legittimato passivo, né in ragione della disciplina dettata dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1998 per gli iscritti dal 2006-2007. Il rigetto del ricorso e la conferma dell’inammissibilità dei motivi ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. non integrano violazione dell’art. 267 TFUE. L’eccezione di prescrizione è validamente proposta con la sola allegazione dell’inerzia e della volontà di avvalersene, spettando al giudice l’individuazione del regime applicabile.
Il Fatto
Numerosi medici specializzatisi con iscrizione anteriore al 1991 hanno agito contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle direttive europee che imponevano un’adeguata retribuzione per la frequenza dei corsi di specializzazione. La domanda è stata respinta in primo grado e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 407/2022, ha confermato il rigetto per intervenuta prescrizione del diritto azionato.
I medici hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, resistito dalle amministrazioni controricorrenti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La questione centrale attiene alla decorrenza del termine prescrizionale e alla possibilità di superare il consolidato orientamento di legittimità in materia.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo di litisconsorzio facoltativo: la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di medici ai quali il ricorso non risulta notificato, ma, non occorrendo l’ordine di notificazione ex art. 332 cod. proc. civ., l’impugnazione per essi è ormai preclusa.
Il primo motivo, relativo alla dedotta genericità dell’eccezione di prescrizione, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 10955 del 2002: elemento costitutivo dell’eccezione è l’inerzia del titolare del diritto e la manifestazione della volontà di profittare dell’effetto estintivo, mentre l’individuazione del termine applicabile è quaestio iuris rimessa al giudice. L’erronea indicazione del termine o del suo momento iniziale da parte dell’eccipiente non ne inficia l’efficacia quando la questione assuma natura di diritto.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte conferma l’orientamento consolidato secondo cui la prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, che ha reso definitivo l’inadempimento residuo dello Stato. Il richiamo alla direttiva n. 93/16/CEE e alla sentenza della Corte di giustizia C-616/16 e C-617/16 non incide sul tema della decorrenza prescrizionale, poiché nessuna indicazione unionale ha mai fissato criteri di quantificazione dell’adeguata remunerazione. Del pari irrilevante è la disciplina dell’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1998, applicabile solo agli iscritti dal 2006-2007.
La Corte esclude che incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione o sul legittimato passivo abbiano impedito il decorso della prescrizione: eventuali errori erano rimediabili con il regolamento di giurisdizione e la stessa interruzione ben poteva essere stragiudiziale. Il terzo motivo, sull’omessa pronuncia circa il rinvio pregiudiziale, è inammissibile, non configurando la richiesta di rinvio autonoma domanda ex art. 112 cod. proc. civ.; il quarto motivo, che la ripropone, non ha valore di vero motivo.
Il quinto motivo, sulla quantificazione delle spese, è manifestamente infondato. In caso di litisconsorzio facoltativo il valore della causa va determinato in base alla domanda di importo più elevato, comprensiva di interessi e rivalutazione. La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido alle spese e applica l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., stante il carattere largamente consolidato della giurisprudenza e la riproposizione di argomenti già disattesi.
Nota della Redazione
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