Ex soci di società estinta: la pretesa creditoria va allegata come successori (Cass. civ. Sez. I n. 5387 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il socio di una società di persone cancellata dal registro delle imprese, che agisca a tutela di una pretesa creditoria già della società, deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria, allegando e dimostrando gli elementi della successione, e non può limitarsi a spendere la qualità di ex socio o di fideiussore. La cancellazione della società di persone ne determina l’estinzione e il trasferimento ai soci, quali successori a titolo universale, della legittimazione sostanziale e processuale ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., con evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudice di merito, che riconnetta l’effetto successorio alla mera prosecuzione del giudizio da parte di soggetti ivi presenti a diverso titolo, viola l’art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo dell’extrapetizione, pronunciando su una domanda diversa da quella proposta.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un giudizio promosso nel 2005 davanti al Tribunale di Bari da una società in accomandita semplice, all’epoca ancora in vita, nonché da due soggetti nella veste di fideiussori della stessa. Gli attori chiesero accertarsi la nullità di clausole relative a due conti correnti bancari e la conseguente rideterminazione dei saldi, con condanna della banca alla restituzione.

Nel corso del giudizio la società venne cancellata dal registro delle imprese. Il processo non fu interrotto e proseguì; il tribunale accolse le domande e condannò la banca al pagamento di una somma in favore dei due fideiussori. La corte di appello confermò, ritenendo che la legittimazione si fosse trasferita automaticamente ai soci in forza dell’art. 110 cod. proc. civ.. La banca ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità logica il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per pronuncia ultra petita. Il Collegio osserva che i due soggetti avevano agito in giudizio esclusivamente nella qualità di fideiussori della società, all’epoca ancora esistente, e che, dopo la cancellazione, il processo era proseguito nei loro confronti senza interruzione.

Tale prosecuzione, però, era legittimata dalla loro veste di fideiussori e dall’interesse alla declaratoria di invalidità parziale del contratto di conto corrente. Non emerge, invece, che essi abbiano mai formulato una domanda di restituzione spendendo il diverso titolo di successori della società.

Il Collegio richiama Cass. n. 8521 del 2021, secondo cui il soggetto già socio di una società cancellata, che agisca a tutela di una pretesa creditoria della stessa, ha l’onere di allegare espressamente di esserne l’avente causa e di dimostrare di essere effettivamente subentrato in quella posizione giuridica. Non basta la qualità di ex socio perché si determini il fenomeno successorio, che va sempre allegato e provato nei suoi elementi costitutivi.

Ne deriva che, non risultando che i due fideiussori abbiano mai fatto valere specificamente, dopo l’estinzione della società, il titolo successorio, non può che concludersi per la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte dei giudici di merito, che hanno pronunciato su una domanda diversa da quella proposta.

Sono dichiarati assorbiti il primo, il secondo e il quarto motivo. Il quinto motivo, relativo alla mancata produzione integrale degli estratti conto, è rigettato: la Corte richiama Cass. n. 1763 del 2024 e ribadisce che l’accertamento del dare-avere può attuarsi anche con mezzi di prova ulteriori, non essendo gli estratti l’unico strumento di ricostruzione del rapporto. Il sesto motivo, sulla qualificazione delle rimesse, è parimenti rigettato, perché la corte territoriale ha accertato l’esistenza di un’apertura di credito di fatto desumibile dalla documentazione.

La sentenza è cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., nella sola parte in cui ha confermato la condanna della banca al pagamento in favore dei due soggetti, restando ferma nel resto. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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