Penale di ritardo, specificità dell’appello e onere di riproposizione delle prove (Cass. civ. Sez. II n. 5388 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, la clausola che prevede una penale di importo determinato per ogni giorno di ritardo è suscettibile di essere interpretata, senza violare i canoni legali, nel senso che il riferimento sia ai soli giorni lavorativi, coerente con il connotato essenziale della penale ex art. 1382 cod. civ. e con la prassi dell’attività imprenditoriale. La specificità dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ. è verificabile in sede di legittimità mediante esame diretto degli atti, trattandosi di error in procedendo e non di interpretazione dell’atto di appello riservata al giudice di merito. La parte che abbia visto respingere le proprie istanze istruttorie ha l’onere di reiterarle in modo specifico al momento delle conclusioni, non essendo sufficiente il rinvio generico agli atti di primo grado.
Il Fatto
Un committente stipulava con una società di costruzioni un contratto di appalto di lavori edili. Dedotti vizi, incompletezze e ritardi nella consegna, il committente agiva in giudizio chiedendo la riduzione del prezzo, il risarcimento dei danni e il pagamento della penale pattuita per il ritardo. L’appaltatrice, a sua volta, lamentava il mancato integrale pagamento del prezzo e degli ulteriori lavori richiesti in corso d’opera.
Il giudice di primo grado condannava il committente al pagamento della differenza tra residuo prezzo e risarcimento del danno da difetti. La Corte d’Appello di Roma confermava la decisione, riconoscendo però la penale per i soli giorni lavorativi intercorsi tra la consegna prevista e quella effettiva. Avverso la sentenza ricorrevano in Cassazione, in via principale e incidentale, entrambe le parti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale censurava l’interpretazione della clausola contrattuale sulla penale, che il ricorrente assumeva dovuta per giorni solari. La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, ricordando che l’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto riservata al giudice di merito e che il ricorrente per cassazione deve indicare le regole legali di interpretazione violate e le ragioni dello scostamento, non potendosi limitare alla mera contrapposizione della propria lettura.
Nel caso di specie, la clausola, priva di specificazione, era suscettibile di essere letta nel senso indicato dalla Corte d’Appello, in coerenza con il connotato essenziale della penale e con la prassi dell’attività imprenditoriale, che si svolge nei giorni lavorativi e non in quelli festivi.
Il secondo motivo del ricorso principale censurava la declaratoria di inammissibilità del terzo motivo di appello per difetto di specificità. La Corte ha accolto la censura, ribadendo che, ove sia denunciata l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola motivazione impugnata, ma direttamente l’invalidità denunciata. Poiché la specificità dei motivi ex art. 342 cod. proc. civ. è verificabile in Cassazione quale error in procedendo, la Corte ha esaminato gli atti e ha ritenuto non condivisibile il giudizio di carenza.
Anche il terzo motivo principale è stato accolto nei limiti in cui la Corte d’Appello, pur rilevando che i lavori erano stati realizzati da un soggetto estraneo all’appalto, non aveva tratto da ciò alcuna conseguenza circa la spettanza del corrispettivo all’appaltatrice.
Sul ricorso incidentale, i primi due motivi sono stati accolti per l’omessa spiegazione del nesso tra il disconoscimento della sottoscrizione di un documento e l’irrilevanza della variante in corso d’opera recante la firma del committente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché l’omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve riferirsi a un fatto storico-naturalistico, non a mere narrazioni difensive. Il quinto motivo è stato rigettato: la parte che abbia subito il rigetto delle istanze istruttorie deve reiterarle in modo specifico al momento delle conclusioni, non bastando il rinvio generico agli atti di primo grado.
Nota della Redazione
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