Azione condominiale ex art. 1102 c.c. imprescrittibile e spese di mediazione (Cass. civ. Sez. II n. 5389 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione con la quale il condominio chiede la rimozione delle opere che un condomino abbia realizzato sulla cosa comune, o nella propria unità con danno alle parti comuni, in violazione degli artt. 1102, 1120 e 1122 cod. civ., ha natura reale e, quale estrinsecazione di facoltà insita nel diritto di proprietà, non è suscettibile di prescrizione, secondo il principio “in facultativis non datur praescriptio”. Le spese del procedimento di mediazione rientrano tra le spese del giudizio e sono regolate dal criterio della soccombenza; per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell’esborso, non occorrendo una specifica domanda di parte. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo resta precluso quando l’appello sia stato introdotto dopo l’11 settembre 2012 e la decisione impugnata sia doppiamente conforme a quella di primo grado.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dalla domanda con cui il condominio conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace una condomina, chiedendo la rimozione di due fioriere collocate nell’area comune in corrispondenza della sua proprietà esclusiva. Il Giudice di Pace accolse la domanda e il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1593/2019, rigettò l’appello della convenuta, accertando attraverso l’esame dei titoli che l’area occupata non era di proprietà esclusiva della condomina e che l’occupazione impediva agli altri condomini il pari uso.
Avverso la sentenza di appello la condomina ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, deducendo la carenza di legittimazione attiva del condominio, il contrasto con l’accertamento del Giudice di Pace, la prescrizione dell’azione e l’ultrapetizione in materia di spese di mediazione. Il condominio non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui la ricorrente assumeva di essere proprietaria esclusiva dell’area per successione mortis causa, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la censura si limitava ad affermare in modo apodittico la titolarità esclusiva, senza allegare gli atti e i documenti su cui si fondava. Il Tribunale aveva accertato la natura condominiale dell’area sulla base dei titoli prodotti, rilevando che la ricorrente aveva acquistato un diritto di passaggio pedonale sulle aree circostanti e un diritto d’uso limitato alla metà della porzione cortilizia antistante.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso dall’esistenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, comma V, cod. proc. civ., essendo l’appello introdotto dopo l’11 settembre 2012. Nel merito, la sentenza impugnata esclude che il Giudice di Pace abbia riconosciuto un uso esclusivo in capo alla condomina. La Corte ribadisce che il giudice d’appello può qualificare la domanda in modo diverso rispetto al primo grado quando i fatti dedotti siano rimasti pacificamente acclarati, richiamando Cass. civ. Sez. VI n. 14077 del 2018.
Il terzo motivo è stato rigettato nel merito. La Corte conferma che l’azione di rimozione delle opere realizzate in violazione degli artt. 1102, 1120 e 1122 cod. civ. ha natura reale e non è soggetta a prescrizione, trattandosi di estrinsecazione di facoltà insita nel diritto di proprietà, in applicazione del principio in facultativis non datur praescriptio, richiamando Cass. civ. Sez. VI n. 14622 del 2018 e Cass. civ. Sez. II n. 2106 del 2004.
Il quarto motivo è stato infine respinto. L’art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel testo ratione temporis applicabile, richiama espressamente l’art. 92 cod. proc. civ. e consente di desumere che anche le spese di mediazione rientrano tra le spese del giudizio, regolate secondo la soccombenza. Ne consegue che, per il loro riconoscimento, è sufficiente la prova dell’esborso, non occorrendo una specifica domanda. Il Tribunale aveva correttamente confermato la condanna in favore del condominio, atteso che dal verbale di mediazione risultava l’accettazione della proposta da parte del solo condominio e il rifiuto della ricorrente.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese non avendo il condominio svolto attività difensiva, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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