Esterovestizione non prova l’esistenza delle operazioni fatturate (Cass. civ. Sez. V n. 5646 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA e di reverse charge, la collocazione in Italia di una società apparentemente avente sede all’estero, e quindi la sua esterovestizione, non dimostra di per sé l’effettiva esistenza della struttura operativa della società emittente né l’esistenza soggettiva delle operazioni fatturate. L’esistenza delle operazioni e la loro reale riconducibilità all’emittente costituiscono profili autonomi e indipendenti dalla mera collocazione geografica, sicché dal loro difetto consegue la legittima applicazione del secondo periodo dell’art. 6, comma 9-bis.3, d. Lgs. n. 471 del 1997, con la sanzione amministrativa dal cinque al dieci per cento dell’imponibile. Il difetto può provarsi dall’Ufficio in via indiziaria, con elementi gravi, precisi e concordanti. L’autonomia dei periodi d’imposta impedisce, infine, che il giudicato formatosi su annualità diverse ostacoli l’accertamento relativo al periodo contestato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento per l’indebita detrazione dell’IVA relativa al 2012, su acquisti di rottami ritenuti soggettivamente inesistenti. Secondo l’Ufficio, la cedente non era l’impresa con sede in Slovenia, ma una società con sede in Italia; il rilievo muoveva da un processo verbale di constatazione redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione. La società ricorreva allora per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 6, comma 9-bis, d. Lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 73 TUIR e agli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in tre profili e la Corte li esamina distintamente, dichiarando il motivo, nel suo complesso, infondato. Quanto al primo, la ricorrente sosteneva che la società emittente, in quanto esterovestita, era comunque esistente, e che dunque le operazioni dovevano ritenersi effettive. La Corte replica che la collocazione in Italia di un soggetto apparentemente estero nulla dice in ordine alle operazioni da questi effettuate o non effettuate.
Il passaggio argomentativo centrale è di ordine logico e giuridico insieme. Sul piano logico, desumere dalla sola collocazione in Italia l’effettività della struttura operativa costituisce una pura illazione: la esistenza della struttura e delle operazioni commerciali sono profili autonomi e indipendenti dalla mera collocazione geografica dell’emittente. Sul piano giuridico, far discendere dalla provata esterovestizione la prova della esistenza soggettiva delle operazioni è errore di diritto.
Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, osserva la Corte, oggetto della prova è la reale riconducibilità delle operazioni all’emittente, che deve risultare soggettivamente coincidente con chi ha materialmente posto in essere l’operazione economica sottostante. Il difetto di tale circostanza può essere provato dall’Ufficio in via indiziaria, mediante elementi gravi, precisi e concordanti, diretti a dimostrare che altri, non l’emittente, hanno posto in essere le prestazioni.
La Commissione Tributaria Regionale ha accertato che la produttrice dei rifiuti era sostanzialmente inesistente, priva di sede effettiva e di strutture operative quali magazzini e aree di stoccaggio; che la stessa emittente non disponeva di struttura operativa e aveva sede presso locali di servizio di contabilità; e che le fatture erano trasmesse via fax da una cartoleria. Su tali basi la Corte ritiene correttamente provata la consapevolezza del contribuente di partecipare a una frode, richiamando il principio della Sez. V n. 4250 del 10/02/2022: il diritto a detrazione non spetta al cessionario consapevole dell’indicazione in fattura di un fornitore fittizio che non provi l’identità del vero fornitore.
Privo di fondamento è anche il terzo profilo, sull’asserito giudicato relativo all’insussistenza dell’esterovestizione. La Corte ribadisce l’autonomia dei periodi d’imposta: ciascuno genera una autonoma obbligazione tributaria e un rapporto giuridico distinto; la decisione su un’annualità non costituisce cosa giudicata rispetto alle altre. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.