La notifica a mezzo Pec di atti tributari è nulla e sanabile, non inesistente (Cass. civ. Sez. 5 n. 12475 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica a mezzo Pec di un atto tributario, quand’anche fosse prescritta una diversa modalità di notificazione, può comportarne la nullità, ma non importa l’inesistenza della notifica, sanabile per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto. La lesione derivante da vizi di notifica deve essere specificamente dedotta dal contribuente, che non può limitarsi a lamentare un vizio meramente formale. Il credito erariale per la riscossione di Irpef, Irap, Iva si prescrive nel termine decennale ordinario ex art. 2946 c.c., non operando l’estinzione quinquennale ex art. 2948 c.c., in quanto l’obbligazione tributaria ha carattere autonomo ed unitario.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava al contribuente una intimazione di pagamento relativa a 75 cartelle esattoriali per tributi erariali e locali. Il contribuente impugnava l’atto, deducendo, tra l’altro, la prescrizione quinquennale dei crediti e il vizio di notifica dell’intimazione e delle cartelle presupposte.
Sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Commissione Tributaria Regionale rigettavano le doglianze. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, relativo alla dedotta inesistenza della notifica dell’intimazione a mezzo Pec. Richiama il principio per cui l’inesistenza si configura solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi essenziali per essere qualificata come notificazione; ogni altra difformità dal modello legale integra una mera nullità, sanabile per il raggiungimento dello scopo. Sul punto la Corte valorizza il dato che il contribuente, avvocato dotato di Pec iscritta nei pubblici registri, non ha indicato alcuna lesione del proprio diritto di difesa. Costituisce poi principio estensibile quello per cui la denuncia di vizi processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma solo l’eliminazione del pregiudizio subito: è pertanto inammissibile l’impugnazione che lamenti un vizio senza prospettare le ragioni del pregiudizio.
Quanto alla notifica delle cartelle, la Corte precisa che, in presenza di produzione in fotocopia, il ricorrente deve formulare contestazioni specifiche indicando le differenze con gli originali. In ogni caso, l’agente della riscossione non è tenuto a produrre in giudizio gli originali delle cartelle, di cui non dispone, essendo l’unico originale quello consegnato al contribuente.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per la mescolanza di profili eterogenei, quali la violazione di legge e il vizio di motivazione. Nel merito, la Corte precisa che l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione possono avvalersi di avvocati del libero foro nel contenzioso tributario quando la convenzione con l’Avvocatura non riservi a quest’ultima la difesa, senza necessità di apposita delibera.
Il terzo motivo è inammissibile per le stesse ragioni di commistione di censure incompatibili. La Corte osserva comunque che la comunicazione dell’iscrizione ipotecaria costituisce atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c., e che il credito erariale si prescrive nel termine decennale ex art. 2946 c.c., non applicandosi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. data la natura autonoma e unitaria dell’obbligazione tributaria. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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